Italia Nostra

Data: 20 Dicembre 2013

Il Codice dei Beni culturali non si tocca

Due proposte di legge minano la tutela di parchi e aree protette a vantaggio di speculazioni e nuove edificazioni (tra cui un campo di calcio in pieno parco). In  nome di una strumentale “semplificazione”, si vuole solo il nulla osta dell’Ente Parco, escludendo il parere vincolante delle Sovrintendenze

Com’è noto, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/04) ha profondamente modificato la precedente normativa e, in particolare, riguardo alla legge quadro sulle aree protette (l. 394/1991) ha affermato il principio della prevalenza del piano paesaggistico sui piani d’assetto dei parchi. Si è cioè passati da un sistema in cui il piano del parco sostituiva tutti gli strumenti di tutela e di pianificazione territoriale e urbanistica a un sistema in cui il piano paesaggistico prevale su quello per il parco (nazionale o regionale).

Di conseguenza, gli articoli 12 c. 6 e 25 c2 della l. 394/1991, siccome incompatibili con l’art.145, commi 3 e 4 D.lgs 42/2004, che è cronologicamente successivo, devono considerarsi abrogati.

Il Consiglio Direttivo di Italia Nostra, pertanto, prende atto con molta preoccupazione di iniziative legislative e proposte volte alla modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tali iniziative e proposte vanno nella direzione del potenziamento del ruolo dei parchi nella pianificazione del territorio, anche per quanto attiene alla tutela del paesaggio. In loro favore si invocano il sovrapporsi di competenze e l’eccesso di passaggi burocratici.
In particolare colpiscono due iniziative, all’apparenza separate, ma evidentemente coordinate.

  1. La proposta di legge

Con proposta di legge n. 941, presentata il 14 maggio 2013, gli onorevoli Valiante (eletto nel Cilento) e Realacci chiedono la modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di subordinare le previsioni dei piani paesaggistici a quelli degli “enti gestori delle aree naturali protette”.

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D.Lgs 42/2004 – art- 145, comma 3

TESTO VIGENTE

D.Lgs 42/2004 – art- 145, comma 3

MODIFICA PROPOSTA

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi ad esclusione di quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
In grassetto, le parole aggiunte.

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La inammissibile modifica normativa, proposta attraverso alterazioni formalmente minimali del testo vigente, tende a:

  1. introdurre la derogabilità della pianificazione paesaggistica (e quindi della tutela del paesaggio) da qualsivoglia piano, programma o progetto;
  2. subordinare le scelte di tutela del paesaggio – conseguenti alle complesse valutazioni prescritte dall’art. 143 del D.lgs 42/2004 – ai piani “degli enti gestori delle aree naturali protette”, nazionali e regionali, che, anche laddove fossero esenti dalle “mediazioni” politiche, sarebbero comunque rivolti a garantire la conservazione di peculiarità ben diverse da quelle tutelate dal Codice.

Le contraddizioni costituzionali presenti nella proposta di legge Valiante-Realacci rischierebbero di essere ulteriormente amplificate laddove dovesse trovare ascolto l’altra proposta di modifica normativa, veicolata dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con la delibera n. 002 del 23.10.2013.

  1. La delibera dell’Ente Parco

Con  tale delibera (del 23.10.2013 indirizzata al presidente del Consiglio Letta, e ai ministri Orlando e Bray) si propone la modifica di un altro articolo del Codice, il 146, che presiede al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. L’ente Parco propone di inserire nell’art. 146 (non si sa bene dove) la seguente locuzione:

nelle aree naturali protette di rilievo nazionale, di cui alla legge 394/91, in vigenza del piano del parco, le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dall’Ente Parco, unitamente al provvedimento di nulla osta di cui all’art. 13 della L.n. 394/91”.

La proposta mira (per quanto esposto nelle motivazioni) ad assumere il controllo – anche in relazione agli aspetti paesaggistici – delle trasformazioni del territorio, enucleando il ruolo delle Soprintendenze, al fine di ottenere:

  • l’eliminazione di un’asserita duplicazione di parere;
  • l’alleggerimento della produzione documentale;
  • l’eliminazione di valutazioni di natura discrezionale che, in assenza di piani paesaggistici, presiedono al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Italia Nostra sottolinea come, tra i progetti di sviluppo ipotizzati all’interno del Parco c’è anche la costruzione di un “NUOVO STADIO da 10mila posti”, motivo per cui questa delibera acquisirebbe anche valore strumentale. Ricordiamo che il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano fa parte dal 1997 della Rete delle Riserve della Biosfera dell’UNESCO ed è inserito nella World Heritage List dell’UNESCO come “paesaggio culturale”.

La tesi va respinta  per più di un motivo.

  • il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche esula dalle finalità istituzionali e dalle competenze tecnico-scientifiche dell’Ente Parco;
  • il mutamento del soggetto preposto al rilascio delle autorizzazioni in argomento non farebbe venir meno la necessità di apprezzare, con valutazioni tecnico-discrezionali, la compatibilità paesaggistica degli interventi proposti
  • la riduzione della produzione documentale contrasterebbe con le disposizioni  del DPCM 12.12.2005 che, in attuazione del Codice, ha definito analiticamente gli elaborati necessari per le verifiche inerenti alla tutela del paesaggio;
  • il testo della modifica proposta (neanche coordinato con gli altri articoli del Codice relativi alla vigilanza, alle sanzioni, all’iter di accertamento di compatibilità paesaggistica, ecc.) trascura che oggi le autorizzazioni non sono rilasciate dalle Soprintendenze (cui compete l’espressione di un parere obbligatorio e vincolante), ma dalle regioni, ovvero dagli enti locali a tanto delegati.

Il sovrapporsi delle norme di tutela in assenza di una razionale revisione/modifica dell’insieme delle leggi propone un quadro normativo poco chiaro e quindi rende incerta (e potenzialmente causa di contenzioso) la definizione del contenuto del piano per il parco. Corretta sembra, però, l’esigenza, espressa nella citata delibera di giunta del Parco del Cilento, di ridurre razionalmente gli strumenti di tutela: la soluzione non può essere che quella di concentrare sul solo piano paesaggistico i compiti di pianificazione, anche per gli aspetti relativi ai parchi nazionali e regionali.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo Nazionale di Italia Nostra  chiede che vengano ridefinite le competenze degli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette alla luce della normativa vigente:

  • eliminando le funzioni di pianificazione del territorio e quindi quelle autorizzative;
  • potenziando le funzioni relative alla gestione dei valori naturalistici e di promozione culturale ed economica dei territori di competenza, in piena intesa e in coordinamento con le Soprintendenze di Stato.

Con questi obiettivi chiede, quindi, coerenti e precisi interventi di modifica della l. 394/1991.

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Italia Nostra, ufficio stampa | Maria Grazia Vernuccio cell. 335.1282864 | mariagrazia.vernuccio@gmail.com

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