Italia Nostra

Data: 9 Luglio 2014

Il Consiglio di Stato riconosce “il paesaggio come bene primario assoluto, prevalente rispetto a qualunque altro interesse”

Il Consiglio di Stato, supremo Organo di giustizia amministrativa italiana, ha ribadito (Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222) che “il paesaggio –  nel nostro Ordinamento – è bene primario assoluto; la tutela del paesaggio è quindi prevalente su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante, sia di carattere pubblico sia privato”. Inoltre, “il piano paesaggistico costituisce […] una valutazione ex ante della tipologia e dell’incidenza qualitativa degli interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela, per cui i relativi precetti devono essere orientati nel senso di assicurare la tutela del paesaggio per assicurare la conservazione di quei valori che fondano l’identità stessa della Nazione”.

L’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana introduce la “tutela del paesaggio” tra le disposizioni fondamentali. Il concetto non va però limitato al significato meramente estetico di “bellezza naturale”, ma deve essere considerato come bene “primario” e “assoluto” in quanto contempla l’insieme “dei valori inerenti il territorio”, ovvero: l’ambiente, l’eco-sistema e i beni culturali, che devono essere tutelati nel loro complesso. Il paesaggio, dunque, rappresenta, costituisce interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e dunque deve essere anteposto alle esigenze di  tipo urbanistico ed edilizio. 

Il “piano paesaggistico” è un piano urbanistico-territoriale, redatto dalla Regione (congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per le Regioni a Statuto ordinario). Il piano paesaggistico è un importante, fondamentale strumento di conoscenza, tutela e valorizzazione del territorio, che si propone soprattutto di evitare che gli interventi di carattere urbanistico-edilizio deturpino il paesaggio. Esso è disciplinato dagli artt. 135, 143, 144 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni.

Vedi anche: http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com/2014/06/22/il-paesaggio-e-un-bene-primario-e-assoluto/

(Nota a cura di Leandro Janni, Presidente del CR Sicilia di Italia Nostra)

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