Italia Nostra

Data: 14 Aprile 2016

Riepilogo sentenza del Consiglio di Stato su Villa Coccini di Moltrasio (Como)

Il Consiglio di Stato con sentenza del 26.5.2015, depositata il 29.02.2016, ha confermato, pur con diversa motivazione, la sentenza del TAR, del 2013, con la quale veniva annullato il Piano di Recupero che prevedeva la demolizione della villa Coccini, a Moltrasio, e la realizzazione di un condominio e due palazzine in “stile moderno”. La sentenza ha dato piena soddisfazione alle ragioni sostenute da Italia Nostra, Sezione di Como, e dall’avv. Mauro Guerra, intervenuti in aiuto di un folto gruppo di cittadini che si opponevano allo scempio.

Mentre il TAR aveva motivato l’annullamento con un errore procedurale: mancata effettuazione della VAS (Verifica Ambientale Strategica), il Consiglio di Stato è entrato nel merito tecnico urbanistico e ha giudicato il Piano di Recupero illegittimo in quanto non conforme alle norme del Piano Regolatore, allora vigente, né con i più generali , ma pur sempre ben articolati, criteri ed indirizzi del PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale). Il Consiglio di Stato, giudicando invece non dovuta la VAS, è passato quindi all’esame del ricorso incidentale, presentato da Italia Nostra, che riproponeva le contestazioni di merito che il TAR aveva respinto. Nell’ambito di questo esame il Consiglio di Stato ha sviluppato una serie di considerazioni e di richiami normativi che ci sembrano molto importanti e utili per fare chiarezza sul valore delle norme, anche regionali, e mettere un freno al dilagante stravolgimento del paesaggio sulle rive e non solo, del lago di Como.

Il Consiglio di Stato ha puntualizzato e ribadito, fra l’altro:

– il valore delle bellezze di insieme “…, l’art. 8 delle NTA al PTPR, …, pone una clausola generale, quella del superamento della soglia critica d’impatto paesaggistico, la quale non ha di per sé un significato meramente quantitativo. Il riferimento alla consistenza, che s’intravvede nel PTPR, è sì anche, ma non solo al dato fisico dell’intervento, onde un PDR può essere impattante in modo negativo se modifica irreversibilmente una bellezza d’insieme. E ciò si ha soprattutto poiché l’intervento attoreo riguarda il fronte del lago, ov’è appunto ubicata la Villa Coccini e ben lo si vede grazie alla documentazione catastale, fotografica….”

l’importanza della visione consolidata del paesaggio ”….quantunque in sé la Villa non abbia un vero pregio architettonico e, anzi, sia assai comune, non per ciò solo l’effetto del Piano non sarà impattante per la sua ubicazione (quella sì, di gran qualità) e per la visione del fronte come s’è consolidata nel tempo. Non basta allora predicare la riduzione dei volumi originari, giacché l’intervento altera pur sempre il luogo, il panorama e la sua dimensione nella visione di chiunque.”

e il “valore (della villa)consiste certo nel fatto che anch’essa compartecipa, seppur in modo minore o meno significativo, al paesaggio d’insieme come si è consolidato nella memoria storica di contesto”.

– che le norme vanno applicate e non interpretate “la primaria funzione indicata dalla NTA consiste nella conservazione del contesto edilizio e del verde di pertinenza originari, se del caso eliminando ogni superfetazione più recente. Sicché ogni statuizione, la quale reinterpreti la NTA ed ammetta la demolizione e la sostituzione indiscriminata d’ogni manufatto preesistente là ricadente, s’appalesa manifestamente contrario a siffatta ratio”.

La sentenza non lascia infatti margini ad interpretazioni di comodo anche a fronte delle solite prevedibili pressioni per la così detta valorizzazione turistica fatta di seconde case e richiama, più volte, l’importanza di una tutela non riferita ai soli casi eccezionali.

l PTPR non limita tal tutela alla preservazione delle emergenze architettoniche e culturali d’alto valore, ma cerca di mantenere l’assetto consolidato del lungolago, quand’anche quest’ultimo s’inveri in fabbricati d’uso comune e/o non di pregio, i quali, più di quelli già protetti in modo diretto, soffrono la pressione dei mercati residenziale e turistico alla loro sostituzione con fabbricati più consoni a tal domanda.

Per il lago di Como vengono anche richiamate le norme specifiche dell’art 19,c.10 del PTPR: “…che impone la salvaguardia anche delle ville minori, oltre che di numerose altre emergenze territoriali, in quanto intrattengono un interessante rapporto con i borghi e i luoghi storici.”

Il Consiglio di Stato riafferma, con questa sentenza, l’importanza della pianificazione regionale, che pur non essendo redatta in termini prescrittivi, se letta, compresa ed applicata con intelligenza può, in molti casi, essere un valido strumento di tutela del territorio.

Purtroppo quasi sempre le norme, gli indirizzi ed i criteri regionali vengono semplicemente diffusamente citati e riportati, con il copia e incolla, negli elaborati dei PGT, come ha fatto il comune di Moltrasio e come fanno quasi tutti i comuni, salvo poi ignorarli e disattenderli.

Ci daresti una mano?

Regalati la tessera di Italia Nostra e donala ai tuoi amici per proseguire una storia lunga oltre 65 anni di iniziative, progetti e battaglie per il Paese.

Italia Nostra
My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy