Italia Nostra

Data: 1 Dicembre 2016

Effetti della riforma sulla tutela dell’ambiente

La Costituzione e il paesaggio: «l’ambiente nel suo aspetto visivo», parte integrante del patrimonio culturale della Nazione. «Valore primario e assoluto», diritto inviolabile della persona e interesse fondamentale della collettività.

“Stabiliamo in via di massima il principio che l’intero patrimonio artistico culturale e storico del nostro Paese – che è così importante – sia sottoposto alla tutela e non alla protezione dello Stato: lo Stato non protegge, ma tutela”, questa la proposta dell’onorevole Tristano Codignola, del gruppo autonomista, nel corso della discussione davanti all’Assemblea Costituente il 30 aprile 1947.

Il verbo «tutelare», infatti, ha un significato più ampio e in diritto indica un’azione che comprende non solo la protezione ma anche la custodia, la cura e la rappresentanza giuridica di qualcuno – o qualcosa – incapace di provvedere ai propri interessi.

Fu, invece, Emilio Lussu – appartenente allo stesso gruppo – a suggerire di sostituire alla parola «Stato», «Repubblica». “Ciò” – secondo il deputato – “lascerebbe impregiudicata la questione dell’autonomia regionale” perché “si è assolutamente garantiti: qui si parla di tutela, e non già di invadenza a carattere assorbente.”.

Da quando è stato approvato l’articolo 9 della Costituzione, dunque, la tutela del paesaggio – inserita tra i principi fondamentali dell’ordinamento – deve essere assicurata da tutti i livelli territoriali che compongono la Repubblica, «una e indivisibile» (art. 5), ma «costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato« (art. 114). Ogni ente locale sarà responsabile dell’integrità del paesaggio e dovrà provvedere alla sua tutela entro i limiti delle proprie competenze e attribuzioni, mentre allo Stato è riservato il potere di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni[1].

Per oltre vent’anni la giurisprudenza costituzionale ebbe per oggetto il solo paesaggio. (leggi tutto il documento)

 

di Maria Paola Morittu
Consigliera nazionale

 

 

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