Italia Nostra

Data: 30 Settembre 2017

Calabria: “Fuoco ed Acqua: brevi riflessioni dai monti silani”

3Fuoco

La “vexata quaestio” parte dolorosamente dal I marzo 1975, allorquando, difronte al dilagare del fenomeno venne varata la legge n° 47.

Il legislatore aveva espressamente previsto l’obbligo da parte delle Regioni, di predisporre i piani per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo, stabilendo, fra le altre, che nelle zone colpite da incendio venisse “vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo”.

Dopo circa 20 anni, in vana attesa dei piani regionali, un’ulteriore  legge (428/93) tentava di scoraggiare il proliferarsi degli incendi dolosi finalizzati alla speculazione edilizia. Al vincolo di inedificabilità assoluta nelle aree boscate percorse da fuoco, o comunque al divieto decennale di cambio di destinazione d’uso, si gravavano i Sindaci dell’obbligo di trasmettere, con cadenza annuale, al Ministero dell’Ambiente una planimetria del territorio comunale con le aree percorse dal fuoco.

Con il varo della Legge quadro 353 del 2000, nel tentativo di arginare (ancora!) il problema, veniva fatto rientrare l’incendio boschivo nel novero dei delitti (art. 380 e 384 c.p.p.), e disegnato un articolato sistema di divieti e prescrizioni a cominciare dal divieto di mutamento d’uso, anche per i pascoli, per 15 anni e divieto di porre in essere l’attività venatoria e di natura edilizia per 10 anni. Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affermava la non condonabilità degli immobili realizzati su aree boscate o di pascolo percorsi dal fuoco (Circ. 2677 del 7/12/2005).

Insomma, una legislazione perfetta e delle più avanzate in Europa. Se solo fosse stata applicata!

Il cuore del problema, invero, è tutto nella previsione, e (ahinoi) non ottemperanza, di cui al comma 2 dell’art. 10 della Legge 353/2000, laddove l’articolato prevede l’obbligo per i Comuni, entro 90 giorni dall’approvazione del Piano Regionale Antincendi Boschivi, di censire le aree percorse dal fuoco nell’ultimo quinquennio, prevedendo l’aggiornamento del catasto con decadenza annuale.

A titolo informativo, l’ultimo Piano Regionale Antincendi Boschivi (AIB) 2017-2019 è stato approvato il 12 giugno di quest’anno dalla Giunta della Regione Calabria! Solo con tale mappatura, a nostro avviso, si può aggredire “in nuce” il problema. Solo con un vincolo così stringente si può mitigare ed arginare il fenomeno. Un deterrente per speculatori edilizi, “cattivi” pastori in cerca di ulteriori aree per il pascolo e piromani d’ogni risma.

Allora due domande “sorgono spontanee”. Quanti Comuni in Calabria hanno ottemperato all’obbligo di censire le aree percorse dal fuoco? Dove tale buona pratica è stata posta in essere?


Acqua

Dopo la stagione “infernale” dei fuochi, il rischio alluvioni e frane è alle porte, con il penoso scaricabarile delle responsabilità. Chi doveva prevenire? Chi intervenire? Cosa si doveva Fare? In Calabria (dati del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale) su 409 comuni solo 219 hanno ottemperato all’obbligo di dotarsi di Piani di Protezione Civile (Legge 225/1992 e successivamente modificata dalla Legge 100/2012).

Previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza , il circolo virtuoso che i comuni dovevano attivare, individuando i possibili pericoli incidenti sul territorio e conseguentemente  valutare  il rischio derivante verificando le risorse presenti o da rendere disponibili sul territorio. Insomma, fare prevenzione e gestire il rischio ambientale: primum non nocere.

Quel principio di prevenzione (“better preventing than cleaning up”) che prevede che i danni ambientali prevedibili e certi debbano essere contrastati fin dall’inizio, fin dal momento dell’adozione di piani, programmi e progetti.

Nella Direttiva 85/337/CE si afferma che “La migliore politica ecologica consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti” e ancora, con particolare riguardo alle procedure di valutazione ambientale, che “nei processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente, che a tal fine prevedono l’adozione di procedure per valutare queste ripercussioni”.

Quel principio di precauzione (“better safe than sorry”) che integra il principio di prevenzione e impone di valutare anche il rischio di ripercussioni negative sull’ambiente, in assenza di certezza scientifica del verificarsi delle conseguenze dannose. Un principio che nella famosa Conferenza sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992, venne così definito: “Al fine di proteggere l’ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”.

Allora, bene ha fatto il capo della Protezione Civile Regionale, dott. Tansi, ad avviare una prima ricognizione sullo stato di attuazione dei Piani di Emergenza Comunali, ma ancor meglio farebbe il Presidente della Regione Calabria, Oliverio, a NON erogare i finanziamenti regionali delle opere di pronto intervento ai comuni NON dotati di piano di emergenza comunale di protezione civile.

Arch. Carlo de Giacomo
Presidente Regionale Italia Nostra

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