Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione
Italia Nostra Italia Nostra

il nostro bollettino n. 435

Attenti al federalismo
Articolo 9, il dibattito alla costituente e quello di oggi
Beni culturali e paesaggio, patrimonio da tutelare in modo unitario

di Giovanni Losavio
Presidente nazionale di Italia Nostra

E’ affermazione diffusa ma frettolosa che il dibattito dei costituenti (nella commissione dei settantacinque e nella assemblea) che condusse alla formulazione dell’articolo 9 della costituzione non sia stato particolarmente ricco per partecipazione e sviluppo di argomenti. Certo è che il primo impulso venne, come è noto, da Concetto Marchesi e dalla preoccupazione che (sono sue parole) “la raffica regionalista avrebbe investito anche questo campo delicato del nostro patrimonio nazionale”, quando già lo statuto siciliano come quello della Val d’Aosta avevano affidato alla competenza esclusiva della regione la cura del “patrimonio”. E se è vero che Marchesi incontrò qualche difficoltà nella discussione in assemblea, le obbiezioni di Lussu valsero però ad elevare il livello della considerazione costituzionale e ad introdurre tra i selezionatissimi principi fondamentali, con l’articolo 9, il precetto di una “tutela” del patrimonio storico e artistico e del paesaggio (accomunati nella medesima disciplina) come attribuzione pervasiva della Repubblica, che ne ricava un profilo essenziale e anzi il modo stesso di essere.
Il lessico dei costituenti è innovativo. “Patrimonio storico e artistico della Nazione”, in luogo delle “cose di interesse storico e artistico” della pur gloriosa legge 1089 del 1939. “Paesaggio”, in luogo delle analitiche bellezze naturali della coeva legge 1497 dello stesso 1939 (secondo le categorie di “bellezze di insieme” ed “individue”, come identificate dalla burocrazia ministeriale). E consapevolmente innovativo, come è confermato dal voto che aveva bocciato la proposta soppressiva dell’articolo voluto da Marchesi, motivata dalla asserita adeguatezza delle due leggi speciali del 1939.
Con la comune imputazione alla Nazione il principio fondamentale detta dunque una nozione rigorosamente unitaria di paesaggio e patrimonio. E a questa dimensione nazionale deve necessariamente rapportarsi il complesso criterio che presiede anche alla attribuzione delle funzioni di amministrazione attiva della tutela a stato, regioni, province e comuni, dovendo esser salve le esigenze di adeguatezza (nell’apprestamento di appropriate competenze tecniche e di mezzi) e di esercizio unitario, come vuole l’articolo 118.
Ebbene da questa stessa dimensione neppure può prescindere la disposizione (introdotta con la riforma del titolo V, approvata in articulo mortis di quella legislatura) che prevede la possibile attribuzione anche a singole regioni a statuto ordinario di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” (su intesa tra stato e regione proponente, approvata con legge votata dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera; e l’intesa può comprendere anche la tutela dell’ambiente e dei beni culturali: articolo 116, terzo comma). Si è parlato a questo proposito di “federalismo differenziato” o, con espressione che si vorrebbe suggestiva, “a geometria variabile”. Non è certo agevole intendere come una simile previsione di ulteriore autonomia, introdotta con leggerezza senza considerare che la materia è coperta dal principio fondamentale dell’articolo 9, possa con esso armonizzarsi, non solo quanto all’esercizio della potestà legislativa (inimmaginabili i codici regionali dei beni culturali!), ma pure con riguardo all’amministrazione attiva della tutela che mai può disattendere l’esigenza dell’esercizio unitario.
Ricordiamo che già nella trascorsa legislatura la regione Lombardia si era fatta promotrice di un’ampia intesa con lo stato per l’attuazione appunto di quella previsione, anche con esplicito riferimento alla tutela dei beni culturali, e si deve dare atto che il ministro Rutelli oppose sul punto una ferma pregiudiziale negativa. Vogliamo credere che il nuovo Ministro sappia ad essa rimanere fedele, resistendo alle rivendicazioni che è facile prevedere saranno e con maggior forza riproposte, ma con minor ragione. Con i conclusivi decreti correttivi dell’ultimo marzo scorso è stata infatti portata a compimento l’operazione che ha inteso dare organico accorpamento alle norme di tutela entro l’unitario codice dei beni culturali e del paesaggio.


 
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