Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione
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il nostro bollettino n. 444

Scavare, ma con prudenza
Archeologia urbana
di Jacopo Ortalli
lettera a Giovanni Losavio

Caro Presidente,
il problema fondamentale nella tutela archeologica è che essa, in termini giuridici, riguarda soprattutto “beni non apparenti”, non immediatamente apprezzabili e valutabili, dunque assai diversi da quelli artistici, architettonici o paesaggistici. Le difficoltà vere, infatti, non si incontrano nei casi di aree archeologiche note, più o meno famose, o di ruderi da tempo in vista, di solito vincolati, demanializzati e iperprotetti, le cui sofferenze normalmente “si limitano” alla mancanza di fondi per la manutenzione o alle problematiche legate ai restauri. La stragrande maggioranza dei resti antichi, anche di rilevantissimo interesse, consiste piuttosto in quanto ancora si trova nascosto nel sottosuolo, spesso completamente ignoto fino a quando non si apra il terreno.
Né si può sperare di conoscere ciò che è sotto terra sostituendo lo scavo con le attuali raffinate tecniche di rilevamento geofisico, dal momento che in ambiente urbano la loro efficacia in molti casi è limitata dai disturbi moderni e dalla complessità delle stratificazioni.
Per intenderci sulla delicatezza e problematicità della situazione: è pur vero che in base a considerazioni archeologiche e topografiche uno studioso o un soprintendente può avere il fermo convincimento scientifico che ad una certa profondità, in un certo punto di una certa città (ad esempio Modena, ma i casi sono infiniti), corressero le mura di un’antica cinta urbana o si ergesse una ricca domus ornata di mosaici; tuttavia, senza una diretta verifica, non esiste certezza. Un’imprevedibile irregolarità dell’antico tessuto urbano potrebbe aver portato all’edificazione di un’area che si riteneva libera, o viceversa. E, anche qualora la previsione fosse stata corretta, e nel sottosuolo fosse effettivamente celato il rudere che si ipotizzava, a seguito di secolari interventi umani e naturali (distruzioni, spoliazioni, trasformazioni, alluvioni ecc.) le sue condizioni possono essere le più diverse: le mura potrebbero dunque ormai risultare distrutte; o quasi invisibili, testimoniate solo “in negativo” dal tracciato della primitiva fossa di fondazione da secoli svuotata per il recupero dei materiali edilizi; oppure potrebbero conservarsi per pochissimi tratti, significativi per il ricercatore ma incomprensibili ai più; o, viceversa, potrebbero ancora ergersi in ottimo stato per metri di altezza, così da assumere una valenza propriamente monumentale.
E quindi a un’ipotesi storico-topografica o all’importanza scientifica di un accertamento archeologico può non corrispondere una pari importanza materiale  e “pubblica”del rudere, con conseguenti ricadute sugli obblighi di tutela e dell’eventuale mantenimento in vista.
Tali incertezze non si limitano a pochi siti o a pochi monumenti. Quasi tutte le città storiche italiane hanno un sedime originario risalente a duemila anni fa, esteso su una superficie di vari ettari e per una profondità di diversi metri; livelli che si moltiplicano nel momento in cui si considerino quelli, pure giacenti nel sottosuolo, altomedievali e più tardi ancora, ai quali, ormai giustamente, è attribuito un interesse archeologico pari ai resti dell’età romana.
Altra osservazione: come nel campo di altri beni culturali (una piccola pieve di montagna non merita minor rispetto di una grande cattedrale), anche nell’archeologia non valgono gerarchie estetiche o dimensionali (i resti di una piccola officina vetraria possono essere ben più significativi dell’ennesima grande via basolata). Quindi e fino a prova contraria, qualsiasi componente insediativa antica, anche quella apparentemente più umile, deve sollecitarci all’attenzione e alla tutela, quantomeno fino a che non si sia messi in grado di valutarne la reale importanza. E ciò non solo per le grandi opere con profondi sbancamenti (ad esempio un parcheggio sotterraneo), ma anche negli infiniti casi di realizzazioni edilizie minori, quali fogne, acquedotti o semplici scantinati.
Non è possibile quindi vincolare intere città storiche, o anche solo un loro settore, senza certezza della consistenza dei resti nel sottosuolo. E senza vincolo non c’è possibilità di tutela con un divieto preventivo di scavo o di edificazione; unica arma che per legge resta, arma peraltro assai spuntata, è il tardivo intervento di blocco dei lavori in corso d’opera, a cantieri aperti, in seguito al verificarsi di un “rinvenimento fortuito”.
Che fare?
Nell’ultimo ventennio in Italia è maturata una prassi operativa che ha dato risultati positivi, prassi che ha visto l’Emilia Romagna in una posizione di primato; si tratta della cosiddetta “archeologia preventiva”, solo da pochi mesi ricondotta nell’alveo di un’apposita legge peraltro limitata agli interventi pubblici e ancora in fase di sperimentazione.
In sostanza, non potendosi vincolare a priori un bene supposto nel sottosuolo, nel caso di previsioni edilizie comportanti scavi in profondità si avvia un laborioso confronto con la committenza, la direzione dei lavori e, possibilmente, le Amministrazioni Locali; si cercano informazioni preliminari sul rischio archeologico con sondaggi preventivi incontrovertibili sulla presenza, la consistenza ed il valore storico, documentario e materiale dei resti archeologici eventualmente giacenti nel sottosuolo.
Si badi bene che quanto dico riguarda unicamente la competenza delle Soprintendenze Archeologiche, che dunque operano in condizioni programmatiche di notevole debolezza; ben diversa è la situazione delle Soprintendenze ai Beni Architettonici e dei Comuni, che sulle iniziative edilizie promosse nelle città storiche hanno maggiore autonomia ed autorità di valutazione preventiva, potendo intervenire anche in fase preprogettuale e di pianificazione.
Così, inevitabilmente, il discorso si sposta sul senso profondo, metodologico e ideale, da attribuire alla tutela archeologica, e, secondariamente, sul destino dei resti che eventualmente vengano alla luce, con particolare riguardo alle città storiche. Effettivamente l’impianto concettuale della tutela dei beni archeologici è meno solido di altri, ma certo non per una supposta “chiusura settoriale”.
Giustamente oggi si riconoscono la scientificità dello scavo stratigrafico ed il valore documentario di ogni reperto, anche quello apparentemente più umile, nel quadro di una rinnovata disciplina volta innanzitutto allo studio approfondito e alla ricontestualizzazione in chiave storica dell’elemento antico, in quell’ottica tanto cara a Cederna, a Bianchi Bandinelli, e, oggi, a Carandini e  Settis. Si tratta di irrinunciabili conquiste di scienza e di civiltà che, come nel campo del restauro, a livello internazionale pongono l’Italia in una posizione di avanguardia da salvaguardare.
A questo punto del discorso si pone l’ultimo ma non il minore dei problemi, vale a dire quale debba essere il destino dei resti portati in luce. Resti che comunque, in precedenza, devono aver goduto di un adeguato rispetto ed attenzione.
La sorte da riservare a quanto si è scoperto dipende dall’attenta valutazione e dalla comparazione dei molteplici fattori che possono contribuire ad una seria e meditata determinazione, quali, per citarne solo alcuni, le condizioni di sicurezza, l’accessibilità e la gestibilità degli spazi, la possibilità di conservazione delle strutture, il valore storico e documentario, la monumentalità, la rarità, il pregio artistico o formale, le potenzialità di fruizione culturale, la conflittualità con altre esigenze di pubblica utilità, i costi, le valenze estetiche e funzionali dell’ambiente circostante, l’interesse manifestato dalla comunità locale, ecc. ecc. Nella maggioranza dei casi nessuno di questi fattori risulta di per sé determinante; è infatti il concorrere ed il sommarsi di varie esigenze che porta a stabilire una priorità e, conseguentemente, a definire la scelta finale, scelta che viene ritenuta la più corretta, o se vogliamo la meno dannosa, pur nella consapevolezza che essa comunque lascerà qualcuno insoddisfatto.
Per concludere ribadisco ancora una volta il mio convincimento: che non sia tanto utile contrapporre soluzioni opposte, quanto valutare ogni singolo caso e decidere nel merito in modo consapevole e motivato, tenendo conto di tutti i fattori e curando con il massimo scrupolo la qualità delle eventuali trasformazioni dell’esistente. Ritengo più che opportuna la discussione da lei auspicata, in un’ottica che però trascenda gli angusti e riduttivi limiti della tutela dei beni archeologici, e che si apra a tutte le competenze e le problematiche che convergono verso la tutela e la valorizzazione delle città storiche.


 
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