Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI

  1. La costituzione di Sezioni è decisa dal Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione su motivata richiesta di almeno 15 soci in regola con il versamento delle loro quote, residenti e domiciliati tutti nello stesso ambito territoriale ove essi intendono costituire la Sezione, sentito il parere della Sezione entro il cui territorio la nuova Sezione si forma e quello del Consiglio regionale competente. La richiesta dev’essere corredata da un programma triennale di attività e da una carta geografica che illustri il perimetro del territorio della Sezione.

All’atto del riconoscimento il Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione delimita il territorio di competenza della Sezione, che può tuttavia essere modificato a seguito della costituzione di nuove Sezioni. Ogni Sezione opera nel proprio ambito territoriale, in spirito di positiva collaborazione con le Sezioni confinanti. In particolare le Sezioni confinanti sono tenute a collaborare su materie di comune competenza geografica, ed a portare eventuali questioni di comune competenza e controversie in prima istanza all’attenzione del Consiglio regionale dell’Associazione.

  1. Le Sezioni operano nel quadro delle finalità indicate nell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione per realizzare localmente i fini statutari mediante l’attuazione di programmi annuali.
  2. Fanno parte della Sezione i soci che risiedono o sono domiciliati nell’ambito del territorio di competenza della Sezione stessa, eventualmente suddivisi in Gruppi di soci per località del territorio. La Sezione può costituire gruppi sul territorio che formano presidi per attuare a livello locale gli scopi statutari dell’Associazione, sotto il controllo del Consiglio direttivo della Sezione. Fanno inoltre parte della Sezione coloro che vi aderiscono in base all’art. 5, quarto capoverso dello Statuto. Un elenco aggiornato dei soci iscritti alla Sezione sarà tenuto a cura del Segretario ed una copia definitiva di esso dovrà essere rimessa alla Sede Centrale dell’Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Delle iscrizioni pervenute direttamente alla Sede Centrale deve essere data notizia alla Sezione di competenza ai fini dell’accettazione.
  3. La Sede Centrale dell’Associazione delega alla Sezione l’incarico di riscuotere per proprio conto le quote dei soci per la loro trasmissione al centro. Per il proprio funzionamento, le Sezioni sono autorizzate a trattenere sulle quote di cui sopra un’aliquota determinata dal Consiglio direttivo nazionale; esse possono anche richiedere un contributo speciale e volontario ai soci della Sezione. Possono altresì chiedere alla Sede Centrale entro la scadenza da questa indicata per la presentazione annuale del conto preventivo un contributo finanziario motivato per la realizzazione di progetti specifici. Le Sezioni contribuiscono inoltre a formare le risorse del Consiglio regionale. La gestione delle entrate ottenute a seguito di azioni legali avviate dalla Sezione compete comunque alla Sede Centrale.
  4. Gli organi della Sezione sono: l’Assemblea; il Consiglio direttivo; il Presidente.
  5. L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali entro il 31 dicembre dell’anno precedente; godono dell’elettorato attivo e passivo i nuovi soci la cui data di iscrizione precede di almeno sei mesi quella dell’Assemblea.

Essa è convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e almeno una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 15 febbraio, per l’approvazione della gestione finanziaria, per esaminare ed approvare l’attività della Sezione e discutere i programmi di azione futura e per eleggere, ove occorra, il Consiglio direttivo. Si riunisce in sessione straordinaria quando almeno un quinto dei soci facenti parti della Sezione ne faccia richiesta al Consiglio direttivo. La convocazione dell’Assemblea verrà effettuata almeno 15 giorni prima o con lettera o con inserzione sui quotidiani locali prescelti dal Consiglio direttivo o, qualora esista, nel bollettino della Sezione. Di ogni convocazione dovrà essere data notizia alla Sede Centrale.

  1. Il Consiglio direttivo della Sezione è composto di almeno 5 soci eletti dall’Assemblea fra i Soci iscritti alla Sezione stessa. Il numero (sempre dispari) dei Consiglieri da eleggere può essere stabilito dall’Assemblea. L’elezione avviene a scrutinio segreto. Le schede espresse saranno valide soltanto se contenenti l’indicazione di un numero di candidati non superiore alla metà più uno del numero dei Consiglieri da eleggere. I nuovi candidati devono essere presentati da almeno tre soci. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è l’organo propulsore della Sezione, della quale predispone e sviluppa l’attività, provvedendo a quanto occorra per il suo funzionamento. Il Consiglio è convocato dal Presidente, e può essere convocato su richiesta di un terzo dei consiglieri. Esso mette a punto programmi annuali di attività che trasmette alla Sede Centrale entro il 15 novembre di ogni anno, assieme al conto preventivo della Sezione. In mancanza di tale adempimento la sede centrale disporrà per acquisire i dati presso la sezione ed il conto preventivo di questa viene compilato d’ufficio dalla Sede Centrale sulla base di un’estrapolazione di quello dell’anno precedente.
Al termine di ogni anno il Consiglio elabora una relazione sull’attività della Sezione che, dopo l’approvazione dell’Assemblea, viene inviata alla Sede Centrale dell’Associazione entro il 15 febbraio dell’anno successivo, unitamente al conto consuntivo della gestione finanziaria. In mancanza di tale adempimento interviene la Sede Centrale per acquisire i dati e le informazioni necessari a formulare il conto consuntivo della Sezione, utile per elaborare il bilancio consuntivo nazionale.

  1. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed almeno un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario della Sezione. Ove occorra, elegge una Giunta esecutiva di cinque o più membri, e può nominare anche un socio quale Segretario della Giunta stessa. Il Consiglio direttivo nomina il delegato Educazione Ambiente della Sezione.

Al Segretario compete: la tenuta del libro soci, la compilazione dei verbali, la verifica della esecuzione delle delibere, la cura della corrispondenza e della documentazione. Al Tesoriere compete la redazione dei conti preventivo e consuntivo.

  1. Il Presidente rappresenta la Sezione ed è membro del Consiglio regionale dell’Associazione. Al Presidente può essere delegata parte delle funzioni del Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti; per la validità delle delibere, si richiede la maggioranza dei votanti. Di ogni seduta si compila un verbale, che viene approvato nella seduta successiva.
In ogni caso per conto dell’Associazione i componenti del Consiglio prestano la loro opera a titolo gratuito. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza dalle cariche sociali. Il consigliere che non partecipa a tre sedute successive senza darne giustificazione può essere dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ incompatibile con la carica di consigliere l’assunzione di incarichi amministrativi pubblici in amministrazioni ed enti locali nel territorio di competenza della Sezione.
Il Consiglio direttivo della Sezione delibera sulle richieste di ammissione di soci alla Sezione. In mancanza di risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, essa s’intende accolta. Contro le delibere del Consiglio direttivo della Sezione è ammesso ricorso al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio direttivo della Sezione informa sulle attività della Sezione anche i soci residenti o domiciliati nel territorio di competenza della Sezione, i quali siano iscritti presso la Sede Centrale o altra Sezione e ne facciano richiesta.

  1. Una Sezione può essere sciolta qualora sia verificata in essa da oltre un anno la mancanza del numero di soci di cui all’art.1. La Sede Centrale amministra il patrimonio della Sezione disciolta. I soci della Sezione disciolta, in mancanza di espressa intenzione di afferire alla Sede Centrale, vengono inseriti nella Sezione che rimane competente per il loro territorio di residenza o domicilio.
  2. Le controversie tra soci e Sezioni di una stessa regione sono risolte in prima istanza dalla Giunta regionale dell’Associazione. Contro la decisione della Giunta Regionale è ammesso ricorso alla Giunta nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ogni controversia tra Sezioni, come pure tra Sezioni e Consigli Regionali e/o la Sede Centrale, avente per oggetto contenuti, metodi, regolamento, criteri di gestione e di funzionamento della Sezione e/o del Consiglio Regionale e/o della Sede Centrale, è di competenza della Giunta nazionale. Contro le decisioni della Giunta è ammesso ricorso dell’interessato al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contro le delibere del Consiglio direttivo nazionale è ammesso ricorso ai Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
  3. L’esame di ricorsi dei soci concernenti materie relative al controllo dell’amministrazione della Sezione compete al Collegio dei Revisori dei Conti nazionale.
  4. L’esame delle controversie tra soci in materie di natura etica e deontologica compete al Collegio dei Probiviri.
  5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.9.2002.

Approvato dal Consiglio Direttivo nazionale in data 5 febbraio 2005


REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI REGIONALI

  1. Per il più efficace conseguimento delle sue finalità istituzionali, Italia Nostra si articola in Consigli regionali, formati da rappresentanti delle Sezioni esistenti nella Regione, e che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo nazionale.
  2. Il Consiglio regionale assolve, nell’ambito del territorio di competenza, le seguenti funzioni:
    1. rappresenta l’Associazione presso la Regione e gli organismi regionali, anche mediante accordi, convenzioni, forme di collaborazione con enti pubblici o privati e con persone fisiche;
    2. opera e coordina ogni opportuno intervento e progetto, sollecitato dalle Sezioni attraverso i propri Consiglieri regionali o comunque ritenuto d’interesse regionale dal Consiglio stesso, presso le pubbliche amministrazioni e presso i privati per contribuire alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale;
    3. promuove manifestazioni d’interesse regionale; organizza, d’intesa con il Consiglio Direttivo nazionale, le iniziative che esso deliberi di decentrare nel territorio di competenza del Consiglio regionale medesimo;
    4. dà impulso alla costituzione di Sezioni, esprimendo parere in merito, ed esprimendosi anche, ove occorra, sul loro scioglimento;
    5. attua il collegamento e svolge opera d’informazione delle Sezioni fra loro e tra le Sezioni e gli organi nazionali dell’Associazione; esegue attività formative intese a realizzare i fini istituzionali dell’Associazione;
    6. esprime il suo parere, quando la Sede Centrale lo richieda, sulle domande di contributi finanziari avanzate dalle Sezioni alla Sede Centrale;
    7. può partecipare alle sedute degli organi delle Sezioni con propri rappresentanti aventi diritto di parola e voto consultivo;
    8. collabora con gli organi dell’Associazione in ogni altra iniziativa d’interesse regionale o sovraregionale, in particolare promuovendo lo studio da parte dei soci di tematiche relative alla pianificazione territoriale, urbana e paesistica in ambito regionale ed interregionale, nonché attuando la gestione di servizi.

Ogni Consiglio regionale opera nel proprio ambito territoriale in spirito di positiva collaborazione con i Consigli regionali delle regioni confinanti. In particolare i Consigli regionali sono tenuti a collaborare su materie di comune competenza geografica.

  1. Il Consiglio regionale concorre a definire i programmi e la politica culturale dell’Associazione, partecipando con il proprio Presidente o suo delegato alle sedute del Consiglio direttivo nazionale, nel cui ambito il rappresentante regionale ha voto consultivo. Il Consiglio regionale può esercitare azioni giudiziarie per delega del Presidente nazionale. La gestione delle entrate ottenute a seguito di azioni legali avviate dal Consiglio regionale compete comunque alla Sede Centrale.
  2. Gli organi regionali dell’Associazione sono: il Consiglio regionale; il Presidente con uno o due Vicepresidenti; la Giunta regionale.
  3. Il Consiglio regionale si compone di un consigliere per ciascuna Sezione, cioè il Presidente della Sezione o un consigliere da lui delegato. La Sezione avente oltre 300 iscritti ha diritto ad un consigliere in più, designato dal Consiglio direttivo della Sezione, e così per ogni ulteriore insieme di 300 soci.

I membri del Consiglio regionale restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Presidente ed i Vicepresidenti sono rieleggibili alle rispettive cariche per un massimo di tre mandati. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere nazionale.
Nelle province in cui non esistono Sezioni, il Consiglio regionale può affidare, ogni tre anni, la rappresentanza del territorio ad un socio ivi residente, il quale ha parità di diritti e di doveri rispetto agli altri consiglieri regionali. Il Consiglio regionale può convocare alle proprie sedute e sentire quali “esperti” dei soci o anche non soci, come pure i rappresentanti di presidi attivati nell’ambito di Sezioni, che comunque esprimono parere consultivo.
I membri del Consiglio direttivo nazionale e il Segretario Generale dell’Associazione hanno diritto di partecipare alle sedute di ogni Consiglio regionale riunito in assemblea, avendo voto consultivo.
Il Consiglio regionale si convoca in sessione ordinaria con un preavviso di almeno quindici giorni almeno due volte l’anno, e in sessione straordinaria qualora lo ritenga necessario il Presidente o la Giunta regionale, o lo richieda almeno un terzo dei consiglieri regionali.
Entro il 15 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale elabora le proposte per il programma regionale, e quelle riguardanti l’Associazione nel suo complesso, relative all’anno successivo, e ne informa la Sede Centrale, alla quale trasmette anche il proprio conto preventivo ed eventuali richieste di contributi finanziari motivati per la realizzazione di progetti specifici. In mancanza di tale adempimento, il Consiglio regionale non ha diritto al contributo finanziario nell’ anno successivo; la Sede Centrale disporrà per acquisire i dati presso il Consiglio regionale e compilare il conto preventivo di esso sulla base di un’estrapolazione di quello dell’anno precedente.
Il Consiglio regionale entro il 15 febbraio di ogni anno approva il proprio bilancio consuntivo, che trasmette alla Sede Centrale. In mancanza di tale adempimento interviene la Sede Centrale per acquisire i dati e le informazioni necessari a formulare il consuntivo del Consiglio regionale, utile per elaborare il bilancio consuntivo nazionale.
Per la validità delle sedute del Consiglio regionale è indispensabile in 1° convocazione la presenza della metà più una delle Sezioni. La 2° convocazione darà luogo ad una seduta valida purché sia presente almeno un terzo più una delle Sezioni. Di ogni seduta si compila un verbale che viene approvato nella seduta successiva.
Le delibere del Consiglio regionale, ad eccezione di quella prevista dall’art. 9 concernente le modifiche del presente regolamento, sono valide se adottate con la maggioranza semplice dei consiglieri regionali presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio regionale elegge ogni tre anni con voto segreto in tre votazioni distinte: il Presidente; il/i Vicepresidente/i; i membri della Giunta, uno dei quali funge da Segretario e un altro da Tesoriere. Ove occorra, il Consiglio può nominare un Segretario esecutivo. Il Consiglio regionale nomina inoltre il delegato regionale Educazione Ambiente.

  1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale. Al Presidente può essere delegata parte delle funzioni del Consiglio. Il/i Vicepresidente/i sostituisce/ono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario cura che vengano eseguite le deliberazioni del Consiglio, ne compila i verbali, e cura la corrispondenza e la documentazione. Al Tesoriere compete la predisposizione dei conti preventivo e consuntivo.
  2. La Giunta regionale è formata da almeno cinque membri ed esegue le direttive e gli indirizzi del Consiglio regionale. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  3. Al funzionamento degli organi regionali si provvede con le seguenti risorse:

- contributo delle Sezioni;
- contributo annualmente deliberato dal Consiglio direttivo nazionale;
- contributi di : Regione, enti locali, fondazioni bancarie, privati;
- proventi di gestione di corsi di formazione, di progetti e di servizi.
Il Consiglio regionale può assumere a tempo indeterminato lavoratori dipendenti previa autorizzazione della Giunta nazionale.
In ogni caso i componenti del Consiglio prestano la loro opera per conto dell’Associazione a titolo gratuito. L’assunzione di incarichi amministrativi pubblici in amministrazioni ed enti regionali e locali nel territorio della regione è incompatibile con la carica di consigliere.

  1. Ciascun Consiglio regionale può approvare modifiche al presente regolamento, con la maggioranza dei due terzi dei presenti al Consiglio regionale stesso riunito in assemblea. Tali modifiche, che debbono ottenere la successiva approvazione del Consiglio direttivo nazionale, esplicano la loro efficacia limitatamente al Consiglio regionale che le ha introdotte.

Nelle Regioni con ordinamento a statuto speciale, i Consigli regionali apportano al presente regolamento gli adattamenti resi necessari dalla specifica normativa costituzionale dell’ ente Regione, salva l’approvazione del Consiglio direttivo nazionale.

  1. Il Consiglio direttivo nazionale verifica annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo il funzionamento dei Consigli regionali. Può revocare il riconoscimento del Consiglio regionale quando verifichi una situazione di cattivo o mancato funzionamento, od un’azione contraria alle finalità dell’Associazione.
  2. Alla Giunta nazionale compete in prima istanza di dirimere le controversie tra soci, Sezioni e Consigli regionali, aventi per oggetto i contenuti, i metodi, il regolamento, i criteri di gestione e di funzionamento del Consiglio regionale. Contro le decisioni della Giunta è ammesso ricorso del socio al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
  3. Al Collegio dei Revisori dei Conti nazionale compete l’esame di ricorsi dei soci concernenti materie relative al controllo dell’ amministrazione del Consiglio regionale.
  4. Al Collegio dei Probiviri spetta la competenza riguardo alle controversie tra Soci e Consiglio Regionale in materie di natura etica e deontologica.
  5. Sono riconosciuti al 1 gennaio 2002 i seguenti Consigli regionali:

Abruzzo
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte – Valle d’Aosta
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.9.2002.

Approvato dal Consiglio Direttivo nazionale in data 5 febbraio 2005


 
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