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Data: 21 Dicembre 2020

Ampliamento del Parco dell’Appia Antica: per la Corte Costituzionale legittimo lo stop del progetto edilizio già approvato

Ampliamento del Parco dell’Appia Antica: per la Corte Costituzionale legittimo lo stop del progetto già approvato. E’ quanto si è stabilito nella sentenza pubblicata oggi e della quale si riportano il comunicato stampa e il testo.

 

La Regione Lazio non ha violato la Costituzione nell’ampliare il parco dell’Appia antica, impedendo la realizzazione di un programma edilizio già approvato dal comune di Marino e dalla Regione stessa. È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 276 depositata oggi (redattrice Daria de Pretis), dichiarando infondati i dubbi del Tar Lazio sull’articolo 7 della legge regionale n. 7/2018.

Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate nell’ambito di un giudizio promosso da alcune società contro il comune di Marino e la regione Lazio per l’annullamento degli atti che, sulla base della citata disposizione regionale, avevano archiviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale e negato il permesso di costruire. La Corte ha respinto la tesi del Tar – secondo cui un’area avente pregio ambientale non potrebbe essere tutelata qualora sia interessata da un progetto edificatorio previsto in uno strumento urbanistico attuativo già approvato – osservando che in questo modo si finisce per attribuire alla pianificazione urbanistica un valore preclusivo del pieno dispiegarsi della tutela ambientale mentre ciò contraddice la funzione stessa dei vincoli preordinati a questa finalità.

La sentenza, dopo aver richiamato i precedenti costituzionali in tema di limiti al diritto di proprietà, ribadisce che i vincoli finalizzati alla tutela ambientale (in senso lato) non hanno carattere espropriativo e non ricadono perciò nell’ambito di applicazione del terzo comma dell’articolo 42 della Costituzione. Si tratta infatti di limitazioni che ineriscono intrinsecamente al bene, in ragione di caratteri suoi propri, e vanno pertanto ricondotte a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 42 della Costituzione. E ciò vale anche nel caso in cui il vincolo investa beni compresi in uno strumento urbanistico attuativo.

Queste conclusioni – precisa la pronuncia – non incidono sui giudizi pendenti prima dell’entrata in vigore della norma contestata e non precludono possibili forme di diversa protezione degli eventuali affidamenti ingenerati dal comportamento dell’Amministrazione. La Corte ha dichiarato infondate anche le questioni sollevate con riferimento all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in materia di giusto processo, e all’articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, in materia di proprietà.

Roma, 21 dicembre 2020

Ecco il comunicato in pdf:

CC_CS_20201221141256 (1)

Ecco il testo della sentenza:

pronuncia_276_2020

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