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Regolamento per il funzionamento delle Sezioni

1. La costituzione di Sezioni è decisa dal Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione su motivata richiesta di almeno 15 soci in regola con il versamento delle loro quote, residenti e domiciliati tutti nello stesso ambito territoriale ove essi intendono costituire la Sezione, sentito il parere della Sezione entro il cui territorio la nuova Sezione si forma e quello del Consiglio regionale competente. La richiesta dev’essere corredata da un programma triennale di attività e da una carta geografica che illustri il perimetro del territorio della Sezione.

All’atto del riconoscimento il Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione delimita il territorio di competenza della Sezione, che può tuttavia essere modificato a seguito della costituzione di nuove Sezioni. Ogni Sezione opera nel proprio ambito territoriale, in spirito di positiva collaborazione con le Sezioni confinanti. In particolare le Sezioni confinanti sono tenute a collaborare su materie di comune competenza geografica, ed a portare eventuali questioni di comune competenza e controversie in prima istanza all’attenzione del Consiglio regionale dell’Associazione.

2. Le Sezioni operano nel quadro delle finalità indicate nell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione per realizzare localmente i fini statutari mediante l’attuazione di programmi annuali.

3. Fanno parte della Sezione i soci che risiedono o sono domiciliati nell’ambito del territorio di competenza della Sezione stessa, eventualmente suddivisi in Gruppi di soci per località del territorio. La Sezione può costituire gruppi sul territorio che formano presidi per attuare a livello locale gli scopi statutari dell’Associazione, sotto il controllo del Consiglio direttivo della Sezione. Fanno inoltre parte della Sezione coloro che vi aderiscono in base all’art. 5, quarto capoverso dello Statuto. Un elenco aggiornato dei soci iscritti alla Sezione sarà tenuto a cura del Segretario ed una copia definitiva di esso dovrà essere rimessa alla Sede Centrale dell’Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Delle iscrizioni pervenute direttamente alla Sede Centrale deve essere data notizia alla Sezione di competenza ai fini dell’accettazione.

4. La Sede Centrale dell’Associazione delega alla Sezione l’incarico di riscuotere per proprio conto le quote dei soci per la loro trasmissione al centro. Per il proprio funzionamento, le Sezioni sono autorizzate a trattenere sulle quote di cui sopra un’aliquota determinata dal Consiglio direttivo nazionale; esse possono anche richiedere un contributo speciale e volontario ai soci della Sezione. Possono altresì chiedere alla Sede Centrale entro la scadenza da questa indicata per la presentazione annuale del conto preventivo un contributo finanziario motivato per la realizzazione di progetti specifici. Le Sezioni contribuiscono inoltre a formare le risorse del Consiglio regionale. La gestione delle entrate ottenute a seguito di azioni legali avviate dalla Sezione compete comunque alla Sede Centrale.

5. Gli organi della Sezione sono: l’Assemblea; il Consiglio direttivo; il Presidente.

6. L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali entro il 31 dicembre dell’anno precedente; godono dell’elettorato attivo e passivo i nuovi soci la cui data di iscrizione precede di almeno sei mesi quella dell’Assemblea.

Essa è convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e almeno una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 15 febbraio, per l’approvazione della gestione finanziaria, per esaminare ed approvare l’attività della Sezione e discutere i programmi di azione futura e per eleggere, ove occorra, il Consiglio direttivo. Si riunisce in sessione straordinaria quando almeno un quinto dei soci facenti parti della Sezione ne faccia richiesta al Consiglio direttivo. La convocazione dell’Assemblea verrà effettuata almeno 15 giorni prima o con lettera o con inserzione sui quotidiani locali prescelti dal Consiglio direttivo o, qualora esista, nel bollettino della Sezione. Di ogni convocazione dovrà essere data notizia alla Sede Centrale.

7. Il Consiglio direttivo della Sezione è composto di almeno 5 soci eletti dall’Assemblea fra i Soci iscritti alla Sezione stessa. Il numero (sempre dispari) dei Consiglieri da eleggere può essere stabilito dall’Assemblea. L’elezione avviene a scrutinio segreto. Le schede espresse saranno valide soltanto se contenenti l’indicazione di un numero di candidati non superiore alla metà più uno del numero dei Consiglieri da eleggere. I nuovi candidati devono essere presentati da almeno tre soci. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è l’organo propulsore della Sezione, della quale predispone e sviluppa l’attività, provvedendo a quanto occorra per il suo funzionamento. Il Consiglio è convocato dal Presidente, e può essere convocato su richiesta di un terzo dei consiglieri. Esso mette a punto programmi annuali di attività che trasmette alla Sede Centrale entro il 15 novembre di ogni anno, assieme al conto preventivo della Sezione. In mancanza di tale adempimento la sede centrale disporrà per acquisire i dati presso la sezione ed il conto preventivo di questa viene compilato d’ufficio dalla Sede Centrale sulla base di un’estrapolazione di quello dell’anno precedente.

Al termine di ogni anno il Consiglio elabora una relazione sull’attività della Sezione che, dopo l’approvazione dell’Assemblea, viene inviata alla Sede Centrale dell’Associazione entro il 15 febbraio dell’anno successivo, unitamente al conto consuntivo della gestione finanziaria. In mancanza di tale adempimento interviene la Sede Centrale per acquisire i dati e le informazioni necessari a formulare il conto consuntivo della Sezione, utile per elaborare il bilancio consuntivo nazionale.

8. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed almeno un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario della Sezione. Ove occorra, elegge una Giunta esecutiva di cinque o più membri, e può nominare anche un socio quale Segretario della Giunta stessa. Il Consiglio direttivo nomina il delegato Educazione Ambiente della Sezione.

Al Segretario compete: la tenuta del libro soci, la compilazione dei verbali, la verifica della esecuzione delle delibere, la cura della corrispondenza e della documentazione. Al Tesoriere compete la redazione dei conti preventivo e consuntivo.

9. Il Presidente rappresenta la Sezione ed è membro del Consiglio regionale dell’Associazione. Lo stesso Presidente non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi, in analogia a quanto previsto dall’art. 12 dello statuto e dall’art. 5 del Regolamento dei CR, fatte salve oggettive difficoltà debitamente motivate da parte del CD di Sezione in carica. I Presidenti con oltre 3 mandati in carica all’atto della presente modifica del Regolamento possono concludere il mandato in corso.

Al Presidente può essere delegata parte delle funzioni del Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti; per la validità delle delibere, si richiede la maggioranza dei votanti. Di ogni seduta si compila un verbale, che viene approvato nella seduta successiva.

In ogni caso per conto dell’Associazione i componenti del Consiglio prestano la loro opera a titolo gratuito. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza dalle cariche sociali. Il consigliere che non partecipa a tre sedute successive senza darne giustificazione può essere dichiarato decaduto dall’incarico.

E’ incompatibile con la carica di consigliere l’assunzione di incarichi amministrativi pubblici in amministrazioni ed enti locali nel territorio di competenza della Sezione.

Il Consiglio direttivo della Sezione delibera sulle richieste di ammissione di soci alla Sezione. In mancanza di risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, essa s’intende accolta. Contro le delibere del Consiglio direttivo della Sezione è ammesso ricorso al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio direttivo della Sezione informa sulle attività della Sezione anche i soci residenti o domiciliati nel territorio di competenza della Sezione, i quali siano iscritti presso la Sede Centrale o altra Sezione e ne facciano richiesta.

10. Una Sezione può essere sciolta qualora sia verificata in essa da oltre un anno la mancanza del numero di soci di cui all’art.1. Una sezione può essere sciolta anche per la ingiustificata mancata partecipazione per tre volte al CR di riferimento. Analogamente a quanto avviene per le Sezioni che non inviano per tempo i bilanci, le Sezioni che non partecipano alle riunioni dei Consigli regionali non avranno diritto al 5 per mille.

La Sede Centrale amministra il patrimonio della Sezione disciolta. I soci della Sezione disciolta, in mancanza di espressa intenzione di afferire alla Sede Centrale, vengono inseriti nella Sezione che rimane competente per il loro territorio di residenza o domicilio.

11. Le controversie tra soci e Sezioni di una stessa regione sono risolte in prima istanza dalla Giunta regionale dell’Associazione. Contro la decisione della Giunta Regionale è ammesso ricorso alla Giunta nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ogni controversia tra Sezioni, come pure tra Sezioni e Consigli Regionali e/o la Sede Centrale, avente per oggetto contenuti, metodi, regolamento, criteri di gestione e di funzionamento della Sezione e/o del Consiglio Regionale e/o della Sede Centrale, è di competenza della Giunta nazionale. Contro le decisioni della Giunta è ammesso ricorso dell’interessato al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della

comunicazione. Contro le delibere del Consiglio direttivo nazionale è ammesso ricorso ai Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

12. L’esame di ricorsi dei soci concernenti materie relative al controllo dell’amministrazione della Sezione compete al Collegio dei Revisori dei Conti nazionale.

13. L’esame delle controversie tra soci in materie di natura etica e deontologica compete al Collegio dei Probiviri.

14. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.9.2002.

 

Approvato dal Consiglio Direttivo nazionale in data 5 febbraio 2005

Modificato dal Consiglio direttivo nazionale in data 12 gennaio 2019

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