1.1. La costituzione di Sezioni è decisa dal Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione (CDN) su motivata richiesta di almeno 15 soci in regola con il versamento delle loro quote, residenti o domiciliati tutti nello stesso ambito territoriale ove essi intendono costituire la Sezione, sentito il parere obbligatorio della Sezione entro il cui territorio la nuova Sezione si forma e quello del Consiglio regionale competente. La richiesta dev’essere corredata da un programma di attività e da un documento che illustri il perimetro del territorio della Sezione.
1.2. All’atto del riconoscimento il CDN definisce il territorio di competenza della Sezione, che può tuttavia essere modificato a seguito della costituzione di nuove Sezioni.
1.3. Ogni Sezione opera nel proprio ambito territoriale, in spirito di positiva collaborazione con tutte le altre Sezioni. In particolare le Sezioni confinanti sono tenute a collaborare tra loro su materie di comune competenza geografica e culturale.
1.4. Il Consiglio regionale dell’Associazione si esprime su aspetti di competenza di più Sezioni operanti nel territorio regionale anche al fine di appianare le divergenze che dovessero insorgere.
- Le Sezioni operano nel quadro delle finalità indicate nell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione per realizzare localmente i fini statutari mediante l’attuazione di programmi annuali.
3.1. Fanno parte della Sezione i soci che risiedono o sono domiciliati nell’ambito del territorio di competenza della Sezione stessa, eventualmente suddivisi in Gruppi di soci o presidi costituiti dalla Sezione per attuare a livello locale gli scopi statutari dell’Associazione, e che operano sotto il controllo del Consiglio direttivo della Sezione.
3.2. La domanda di rinnovo o di nuova iscrizione può avvenire direttamente presso la Sede Centrale dell’Associazione o presso la Sezione, corredata dalla scheda anagrafica e dal pagamento della quota sociale.
3.3. Nel caso in cui la domanda pervenga alla Sede Centrale questa provvede a trasmetterla tempestivamente alla Sezione. La Sezione comunica alla Sede Centrale la propria valutazione sull’ammissione dei nuovi soci entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione. La Giunta nazionale, su delega del Consiglio direttivo nazionale, si esprime sull’ammissione del socio entro sessanta giorni dalla ricezione della valutazione della Sezione. In caso di mancanza di espressione entro i termini, la domanda si intende accolta. Il libro Soci è detenuto presso la Sede Centrale ed è articolato per Sezioni. Un elenco aggiornato dei soci iscritti alla Sezione è tenuto a cura del Segretario della Sezione. In caso di presentazione della domanda del rinnovo o di nuova iscrizione presso la Sezione, la stessa si esprime sulla ammissibilità ed invia tempestivamente la scheda con la quota parte di competenza della Sede Centrale alla stessa.
4.1 La Sede Centrale dell’Associazione delega alla Sezione l’incarico di
- riscuotere per proprio conto le quote dei soci per la loro trasmissione alla Sede Centrale,
- ricevere le domande di ammissione di nuovi soci,
- accettare il rinnovo dell’iscrizione dei soci esistenti.
4.2. Per il proprio funzionamento, le Sezioni sono autorizzate a trattenere sulle quote di cui sopra un’aliquota determinata dal CDN; esse possono anche richiedere un contributo speciale e volontario ai soci della Sezione. Possono altresì chiedere alla Sede Centrale entro la scadenza da questa indicata per la presentazione annuale del conto preventivo un contributo finanziario motivato per la realizzazione di progetti specifici. Le Sezioni contribuiscono inoltre a formare le risorse del Consiglio regionale.
- Le strutture organizzative della Sezione sono: l’Assemblea; il Consiglio direttivo; il Presidente, il o i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario.
6.1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale per l’anno in corso. Godono dell’elettorato attivo e passivo
- i soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento dell’Assemblea che hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso e
- i nuovi soci la cui data di iscrizione precede di almeno tre mesi la data di svolgimento dell’Assemblea.
6.2. L’Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e almeno una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 15 febbraio, per l’approvazione del rendiconto finanziario, per esaminare ed approvare l’attività della Sezione nell’anno precedente e discutere i programmi di azione futura nonché per eleggere, ove occorra, il Consiglio direttivo a scrutinio segreto. Di tutti i documenti approvati viene inviata copia alla Sede Centrale a cura del Presidente.
6.3. L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria quando almeno un quinto dei soci facenti parte della Sezione ne faccia richiesta al Consiglio direttivo.
6.4. La convocazione dell’Assemblea verrà effettuata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data della riunione con ogni mezzo idoneo a garantire la conoscenza della convocazione e l’ordine del giorno da parte di tutti i soci. Di ogni convocazione dovrà essere data notizia alla Sede Centrale.
7.1. Il Consiglio direttivo della Sezione è composto di almeno cinque soci eletti dall’Assemblea fra i soci iscritti alla Sezione stessa. Il numero (sempre dispari) dei Consiglieri da eleggere può essere stabilito dall’Assemblea. Le schede espresse saranno valide soltanto se contenenti l’indicazione di un numero di candidati non superiore alla metà più uno del numero dei Consiglieri da eleggere. I nuovi candidati devono essere presentati da almeno tre soci.
7.2. I membri del Consiglio direttivo durano in carica per il numero di esercizi uguale a quello dei membri del Consiglio direttivo nazionale e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi, salvo comprovate esigenze della Sezione da valutarsi da parte del CDN.
7.3. Il Consiglio è l’organo propulsore della Sezione, della quale predispone e sviluppa l’attività, provvedendo a quanto occorra per il suo funzionamento. Il Consiglio è convocato dal Presidente, e può essere convocato su richiesta di un terzo dei consiglieri. Esso mette a punto programmi annuali di attività che trasmette alla Sede Centrale entro il 15 novembre di ogni anno, assieme al conto preventivo della Sezione.
8.1. Il Consiglio direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente ed almeno un Vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, il Tesoriere ed il Segretario della Sezione. Ove occorra, elegge una Giunta esecutiva di cinque o più membri, e può nominare anche un socio quale Segretario della Giunta stessa. Il Consiglio direttivo nomina il delegato Educazione al Patrimonio Culturale e al Paesaggio della Sezione.
8.2. Al Segretario compete: la tenuta dell’elenco dei soci, la compilazione dei verbali, la verifica della esecuzione delle delibere, la cura della corrispondenza e della documentazione.
8.3. Al Tesoriere compete la redazione dei conti preventivo e consuntivo.
9.1. Il Presidente rappresenta la Sezione, gli possono essere delegate parte delle funzioni del Consiglio direttivo ed è membro del Consiglio regionale dell’Associazione.
9.2. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti; per la validità delle delibere si richiede la maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta si compila un verbale, che viene approvato nella seduta successiva salvo che particolari esigenze ne rendano necessaria od opportuna l’approvazione immediata.
9.3. I componenti del Consiglio prestano la loro opera a titolo gratuito. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza dalle cariche sociali. Il consigliere che non partecipa a tre sedute successive senza darne giustificazione può essere dichiarato decaduto dall’incarico.
9.4. È incompatibile con la carica di consigliere l’assunzione di incarichi amministrativi pubblici in amministrazioni ed enti locali nel territorio di competenza della Sezione.
10.1. Una Sezione può essere sciolta qualora sia verificata in essa da oltre un anno la mancanza del numero di soci di cui all’art.1. Una sezione può essere sciolta anche per la ingiustificata mancata partecipazione per tre volte al CR di riferimento.
10.2. La Sede Centrale amministra il patrimonio della Sezione disciolta. I soci della Sezione disciolta vengono inseriti nella Sezione che rimane competente per il loro territorio di residenza o domicilio.
11.1. Le controversie tra soci e Sezioni di una stessa regione sono risolte in prima istanza dalla Giunta regionale dell’Associazione. Contro la decisione della Giunta regionale è ammesso ricorso alla Giunta nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
11.2. Ogni controversia tra Sezioni, come pure tra Sezioni e Consigli regionali e/o la Sede Centrale, avente per oggetto contenuti, metodi, regolamento, criteri di gestione e di funzionamento della Sezione e/o del Consiglio regionale e/o della Sede Centrale, è di competenza della Giunta nazionale. La Giunta nazionale ha facoltà di nominare un delegato temporaneo con funzioni gestionali in caso di gravi inadempienze gestionali. Contro le decisioni della Giunta è ammesso ricorso dell’interessato al CDN entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione. Contro le delibere del CDN è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.
- L’esame di ricorsi dei soci concernenti materie relative al controllo dell’amministrazione della Sezione compete all’Organo di Controllo nazionale.
- L’esame delle controversie tra soci in materie di natura etica e deontologica compete al Collegio dei Probiviri.
- Il presente Regolamento entra in vigore in data 11/04/2026, a seguito dell’approvazione da parte del CDN.



