Chi siamo

Regolamento per il funzionamento dei Consigli Regionali

1. Per il più efficace conseguimento delle sue finalità istituzionali, Italia Nostra si articola in Consigli regionali, formati da rappresentanti delle Sezioni esistenti nella Regione, e che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo nazionale.

2. Il Consiglio regionale assolve, nell’ambito del territorio di competenza, le seguenti funzioni:

  • rappresenta l’Associazione presso la Regione e gli organismi regionali, anche mediante accordi, convenzioni, forme di collaborazione con enti pubblici o privati e con persone fisiche;
  • opera e coordina ogni opportuno intervento e progetto, sollecitato dalle Sezioni attraverso i propri Consiglieri regionali o comunque ritenuto d’interesse regionale dal Consiglio stesso, presso le pubbliche amministrazioni e presso i privati per contribuire alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale;
  • promuove manifestazioni d’interesse regionale; organizza, d’intesa con il Consiglio Direttivo nazionale, le iniziative che esso deliberi di decentrare nel territorio di competenza del Consiglio regionale medesimo;
  • dà impulso alla costituzione di Sezioni, esprimendo parere in merito, ed esprimendosi anche, ove occorra, sul loro scioglimento;
  • attua il collegamento e svolge opera d’informazione delle Sezioni fra loro e tra le Sezioni e gli organi nazionali dell’Associazione; esegue attività formative intese a realizzare i fini istituzionali dell’Associazione;
  • esprime il suo parere, quando la Sede Centrale lo richieda, sulle domande di contributi finanziari avanzate dalle Sezioni alla Sede Centrale;
  • può partecipare alle sedute degli organi delle Sezioni con propri rappresentanti aventi diritto di parola e voto consultivo;
  • collabora con gli organi dell’Associazione in ogni altra iniziativa d’interesse regionale o sovraregionale, in particolare promuovendo lo studio da parte dei soci di tematiche relative alla pianificazione territoriale, urbana e paesistica in ambito regionale ed interregionale, nonché attuando la gestione di servizi.

Ogni Consiglio regionale opera nel proprio ambito territoriale in spirito di positiva collaborazione con i Consigli regionali delle regioni confinanti. In particolare i Consigli regionali sono tenuti a collaborare su materie di comune competenza geografica.

3. Il Consiglio regionale concorre a definire i programmi e la politica culturale dell’Associazione, partecipando con il proprio Presidente o suo delegato alle sedute del Consiglio direttivo nazionale, nel cui ambito il rappresentante regionale ha voto consultivo. Il Consiglio regionale può esercitare azioni giudiziarie per delega del Presidente nazionale. La gestione delle entrate ottenute a seguito di azioni legali avviate dal Consiglio regionale compete comunque alla Sede Centrale.
4. Gli organi regionali dell’Associazione sono: il Consiglio regionale; il Presidente con uno o due Vicepresidenti; la Giunta regionale.

5. Il Consiglio regionale si compone di un consigliere per ciascuna Sezione, cioè il Presidente della Sezione o un consigliere da lui delegato. La Sezione avente oltre 300 iscritti ha diritto ad un consigliere in più, designato dal Consiglio direttivo della Sezione, e così per ogni ulteriore insieme di 300 soci.
I membri del Consiglio regionale restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Presidente ed i Vicepresidenti sono rieleggibili alle rispettive cariche per un massimo di tre mandati. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere nazionale.
Nelle province in cui non esistono Sezioni, il Consiglio regionale può affidare, ogni tre anni, la rappresentanza del territorio ad un socio ivi residente, il quale ha parità di diritti e di doveri rispetto agli altri consiglieri regionali. Il Consiglio regionale può convocare alle proprie sedute e sentire quali “esperti” dei soci o anche non soci, come pure i rappresentanti di presidi attivati nell’ambito di Sezioni, che comunque esprimono parere consultivo.
I membri del Consiglio direttivo nazionale e il Segretario Generale dell’Associazione hanno diritto di partecipare alle sedute di ogni Consiglio regionale riunito in assemblea, avendo voto consultivo.
Il Consiglio regionale si convoca in sessione ordinaria con un preavviso di almeno quindici giorni almeno due volte l’anno, e in sessione straordinaria qualora lo ritenga necessario il Presidente o la Giunta regionale, o lo richieda almeno un terzo dei consiglieri regionali.
Entro il 15 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale elabora le proposte per il programma regionale, e quelle riguardanti l’Associazione nel suo complesso, relative all’anno successivo, e ne informa la Sede Centrale, alla quale trasmette anche il proprio conto preventivo ed eventuali richieste di contributi finanziari motivati per la realizzazione di progetti specifici. In mancanza di tale adempimento, il Consiglio regionale non ha diritto al contributo finanziario nell’ anno successivo; la Sede Centrale disporrà per acquisire i dati presso il Consiglio regionale e compilare il conto preventivo di esso sulla base di un’estrapolazione di quello dell’anno precedente.
Il Consiglio regionale entro il 15 febbraio di ogni anno approva il proprio bilancio consuntivo, che trasmette alla Sede Centrale. In mancanza di tale adempimento interviene la Sede Centrale per acquisire i dati e le informazioni necessari a formulare il consuntivo del Consiglio regionale, utile per elaborare il bilancio consuntivo nazionale.
Per la validità delle sedute del Consiglio regionale è indispensabile in 1° convocazione la presenza della metà più una delle Sezioni. La 2° convocazione darà luogo ad una seduta valida purché sia presente almeno un terzo più una delle Sezioni. Di ogni seduta si compila un verbale che viene approvato nella seduta successiva.
Le delibere del Consiglio regionale, ad eccezione di quella prevista dall’art. 9 concernente le modifiche del presente regolamento, sono valide se adottate con la maggioranza semplice dei consiglieri regionali presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio regionale elegge ogni tre anni con voto segreto in tre votazioni distinte: il Presidente; il/i Vicepresidente/i; i membri della Giunta, uno dei quali funge da Segretario e un altro da Tesoriere. Ove occorra, il Consiglio può nominare un Segretario esecutivo. Il Consiglio regionale nomina inoltre il delegato regionale Educazione Ambiente.

6. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale. Al Presidente può essere delegata parte delle funzioni del Consiglio. Il/i Vicepresidente/i sostituisce/ono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario cura che vengano eseguite le deliberazioni del Consiglio, ne compila i verbali, e cura la corrispondenza e la documentazione. Al Tesoriere compete la predisposizione dei conti preventivo e consuntivo.

7. La Giunta regionale è formata da almeno cinque membri ed esegue le direttive e gli indirizzi del Consiglio regionale. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Al funzionamento degli organi regionali si provvede con le seguenti risorse:

  • contributo delle Sezioni;
  • contributo annualmente deliberato dal Consiglio direttivo nazionale;
  • contributi di : Regione, enti locali, fondazioni bancarie, privati;
  • proventi di gestione di corsi di formazione, di progetti e di servizi.

Il Consiglio regionale può assumere a tempo indeterminato lavoratori dipendenti previa autorizzazione della Giunta nazionale.
In ogni caso i componenti del Consiglio prestano la loro opera per conto dell’Associazione a titolo gratuito. L’assunzione di incarichi amministrativi pubblici in amministrazioni ed enti regionali e locali nel territorio della regione è incompatibile con la carica di consigliere.

9. Ciascun Consiglio regionale può approvare modifiche al presente regolamento, con la maggioranza dei due terzi dei presenti al Consiglio regionale stesso riunito in assemblea. Tali modifiche, che debbono ottenere la successiva approvazione del Consiglio direttivo nazionale, esplicano la loro efficacia limitatamente al Consiglio regionale che le ha introdotte.
Nelle Regioni con ordinamento a statuto speciale, i Consigli regionali apportano al presente regolamento gli adattamenti resi necessari dalla specifica normativa costituzionale dell’ ente Regione, salva l’approvazione del Consiglio direttivo nazionale.

10. Il Consiglio direttivo nazionale verifica annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo il funzionamento dei Consigli regionali. Può revocare il riconoscimento del Consiglio regionale quando verifichi una situazione di cattivo o mancato funzionamento, od un’azione contraria alle finalità dell’Associazione.

11. Alla Giunta nazionale compete in prima istanza di dirimere le controversie tra soci, Sezioni e Consigli regionali, aventi per oggetto i contenuti, i metodi, il regolamento, i criteri di gestione e di funzionamento del Consiglio regionale. Contro le decisioni della Giunta è ammesso ricorso del socio al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

12. Al Collegio dei Revisori dei Conti nazionale compete l’esame di ricorsi dei soci concernenti materie relative al controllo dell’ amministrazione del Consiglio regionale.

13. Al Collegio dei Probiviri spetta la competenza riguardo alle controversie tra Soci e Consiglio Regionale in materie di natura etica e deontologica.

14. Sono riconosciuti al 1 gennaio 2002 i seguenti Consigli regionali:

  • Abruzzo
  • Calabria
  • Campania
  • Emilia Romagna
  • Friuli Venezia Giulia
  • Lazio
  • Liguria
  • Lombardia
  • Marche
  • Piemonte – Valle d’Aosta
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia
  • Toscana
  • Umbria
  • Veneto

Il presente Regolamento entra in vigore il 1.9.2002.

Approvato dal Consiglio Direttivo nazionale in data 5 febbraio 2005

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