- Per il più efficace conseguimento delle sue finalità istituzionali, Italia Nostra si articola in Consigli regionali, formati da rappresentanti delle Sezioni esistenti nella regione, e che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Consiglio direttivo nazionale.
2.1. Il Consiglio regionale assolve, nell’ambito del territorio di competenza, le seguenti funzioni:
- rappresenta l’Associazione presso la Regione e gli organismi regionali, anche mediante accordi, convenzioni, forme di collaborazione con enti pubblici o privati e con persone fisiche;
- opera e coordina ogni opportuno intervento e progetto, sollecitato dalle Sezioni attraverso i propri Consiglieri regionali o comunque ritenuto d’interesse regionale dal Consiglio stesso, presso le pubbliche amministrazioni e presso i privati per contribuire alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale;
- promuove manifestazioni d’interesse regionale; organizza, d’intesa con il Consiglio direttivo nazionale, le iniziative che esso deliberi di decentrare nel territorio di competenza del Consiglio regionale medesimo;
- dà impulso alla costituzione di Sezioni, esprimendo parere in merito, ed esprimendosi anche, ove richiesto, sul loro scioglimento; esprime parere obbligatorio al CDN sul territorio di competenza di ogni singola nuova Sezione;
- attua il collegamento e svolge opera d’informazione delle Sezioni fra loro e tra le Sezioni e gli organi nazionali dell’Associazione; esegue nel territorio di competenza attività formative intese a realizzare i fini istituzionali dell’Associazione;
- esprime il suo parere, quando la Sede Centrale lo richieda, sulle domande di contributi finanziari avanzate dalle Sezioni alla Sede Centrale;
- può partecipare alle sedute degli organi delle Sezioni con propri rappresentanti aventi diritto di parola e voto consultivo;
- collabora con gli organi dell’Associazione in ogni altra iniziativa d’interesse regionale o sovraregionale, in particolare promuovendo lo studio da parte dei soci di tematiche relative alla pianificazione territoriale, urbana e paesistica in ambito regionale ed interregionale, nonché attuando la gestione di servizi.
2.2. Ogni Consiglio regionale opera nel proprio ambito territoriale in spirito di positiva collaborazione con i Consigli regionali delle regioni confinanti. In particolare i Consigli regionali sono tenuti a collaborare su materie di comune competenza geografica.
- Il Consiglio regionale concorre, secondo le proprie competenze e nell’ambito delle stesse, a definire i programmi e la politica culturale dell’Associazione, partecipando con il proprio Presidente o suo delegato alle sedute del Consiglio direttivo nazionale, nel cui ambito il rappresentante regionale esercita le facoltà previste dallo Statuto.
- La struttura regionale dell’Associazione articola su: il Consiglio regionale; il Presidente con uno o due Vicepresidenti; la Giunta regionale, ove ritenuta necessaria.
5.1. Il Consiglio regionale si compone di un consigliere per ciascuna Sezione, cioè il Presidente della Sezione. È facoltà del Presidente di Sezione delegare per ogni singolo incontro un consigliere della Sezione.
5.2. La Sezione avente oltre trecento iscritti ha diritto ad un consigliere in più, designato dal Consiglio direttivo della Sezione, e così per ogni ulteriore insieme di 300 soci.
5.3. I membri del Consiglio regionale, nonché il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica per il numero di esercizi uguale a quello dei membri del Consiglio direttivo nazionale e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
5.4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere nazionale e con ogni altra carica nazionale.
5.5. Nelle località nelle quali non sono costituite Sezioni, il Consiglio regionale può affidare, ogni tre anni, la rappresentanza del territorio ad un socio ivi residente.
5.6. Il Consiglio regionale può chiedere di intervenire alle proprie sedute e sentire quali “esperti” dei soci o anche non soci, come pure i rappresentanti di presidi attivati nell’ambito di Sezioni.
5.7. I membri del Consiglio direttivo nazionale e il Segretario Generale dell’Associazione hanno diritto di partecipare alle sedute di ogni Consiglio regionale, avendo voto consultivo.
5.8. Il Consiglio regionale si convoca in sessione ordinaria con un preavviso di almeno quindici giorni almeno due volte l’anno, e in sessione straordinaria qualora lo ritenga necessario il Presidente o la Giunta regionale, o lo richieda almeno un terzo dei consiglieri regionali.
5.9. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale elabora le proposte per il programma regionale, e, se richiesto, quelle riguardanti l’Associazione nel suo complesso, relative all’anno successivo, e lo comunica alla Sede Centrale, alla quale trasmette anche il proprio conto preventivo ed eventuali richieste di contributi finanziari motivati per la realizzazione di progetti specifici.
5.10. Il Consiglio regionale entro il 15 febbraio di ogni anno approva il proprio bilancio consuntivo, riferito all’anno precedente che trasmette alla Sede Centrale.
5.11. Per la validità delle sedute del Consiglio regionale è necessaria in 1° convocazione la presenza della metà più una delle Sezioni mentre la 2° convocazione sarà valida purché sia presente almeno un terzo più una delle Sezioni. Di ogni seduta si compila, a cura del Presidente e del Segretario, un verbale che viene approvato nella seduta successiva, salvo che ragioni di urgenza chiedano che il verbale venga approvato alla conclusione della seduta stessa.
5.12. Le delibere del Consiglio regionale, ad eccezione di quella prevista dall’art. 9 concernente le modifiche del presente regolamento, sono valide se adottate con la maggioranza semplice dei consiglieri regionali presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5.13. Il Consiglio regionale elegge con voto segreto in tre votazioni distinte: il Presidente; il/i Vicepresidente/i; i membri della Giunta, uno dei quali funge da Segretario e un altro da Tesoriere.
6.1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale.
6.2. Al Presidente può essere delegata parte delle funzioni del Consiglio direttivo.
6.3. Il Presidente provvede a nominare tra i Vicepresidenti un Vicario che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
6.4. Il Segretario cura che vengano eseguite le deliberazioni del Consiglio, ne compila i verbali, e cura la corrispondenza e la documentazione.
6.5. Al Tesoriere compete la predisposizione dei conti preventivo e consuntivo.
7.1. La Giunta regionale, ove costituita, è formata da almeno cinque membri, ivi compresi Presidente e Vicepresidenti, ed esegue le direttive e gli indirizzi del Consiglio regionale.
7.2. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
7.3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8.1. Al funzionamento degli organi regionali si provvede con le seguenti risorse:
- contributo delle Sezioni;
- contributo annualmente deliberato dal Consiglio direttivo nazionale;
- contributi di: Regione, enti locali, fondazioni bancarie, privati;
- proventi di gestione di corsi di formazione, di progetti e di servizi.
8.2. I componenti del Consiglio regionale prestano la loro opera per conto dell’Associazione a titolo gratuito.
8.3. L’assunzione di incarichi amministrativi pubblici in amministrazioni ed enti regionali e locali nel territorio della regione è incompatibile con la carica di consigliere.
9.1. Ciascun Consiglio regionale può approvare modifiche al presente regolamento, con la maggioranza dei due terzi dei presenti al Consiglio regionale stesso riunito in assemblea. Tali modifiche, che debbono ottenere la successiva approvazione del Consiglio direttivo nazionale, esplicano la loro efficacia limitatamente al Consiglio regionale che le ha introdotte.
9.2 Nelle Regioni con ordinamento a statuto speciale, i Consigli regionali apportano al presente regolamento gli adattamenti resi necessari dalla specifica normativa costituzionale dell’ente Regione, salva l’approvazione del Consiglio direttivo nazionale.
10.1 Il Consiglio direttivo nazionale verifica annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo il funzionamento dei Consigli regionali.
10.2. Può revocare il riconoscimento del Consiglio regionale quando verifichi una situazione di cattivo o mancato funzionamento, od un’azione contraria alle finalità dell’Associazione, con la facoltà di nominare un gestore temporaneo in caso di gravi inadempienze gestionali.
11.1. Alla Giunta esecutiva nazionale compete in prima istanza di dirimere le controversie tra soci, Sezioni e Consigli regionali, aventi per oggetto i contenuti, i metodi, il regolamento, i criteri di gestione e di funzionamento del Consiglio regionale.
11.2. Contro le decisioni della Giunta è ammesso ricorso del socio, della Sezione o del Consiglio regionale al Consiglio direttivo nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.
- All’Organo di Controllo nazionale compete l’esame di ricorsi dei soci concernenti materie relative al controllo dell’amministrazione del Consiglio regionale.
- Al Collegio dei Probiviri spetta la competenza riguardo alle controversie tra Soci e Consiglio regionale in materie di natura etica e deontologica.
- Il presente Regolamento entra in vigore in data 11/04/2026, a seguito dell’approvazione da parte del CDN.





