Italia Nostra

Data: 27 Gennaio 2022

Chiavari, Italia Nostra vince ricorso per area Preli: bocciato il Puc

Italia Nostra vince una grande  battaglia davanti al Tar Liguria sull’area Preli di Chiavari.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’associazione, assistita dall’avvocato Antonio Papi Rossi, annullando due delibere di Regione e Comune di Chiavari “di approvazione del PUC, con le relative Norme di attuazione” e condannando Comune di Chiavari e Regione Liguria a pagare le spese di giudizio.

Le motivazioni


Il ricorso di Italia Nostra era basato su due motivazioni principali entrambe accolte dal Tar, che qui riportiamo dalla sintesi pubblicata nel 2020..

“La pianificazione ignora la sussistenza del vincolo – ai sensi dalla delibera del Comitato dei Ministriper la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del 4 febbraio 1977 – derivante dalla presenza del depuratore che prevede una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto. Tale fascia di inedificabilità– la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri – comprende integralmente l’area su cui insiste lo Strumento Urbanistico Attuativo C.4.1.2.a. Si fa notare che il vincolo resta in vigore fino alla prevista dismissione dell’impianto di depurazione di Preli (a seguito della realizzazione del nuovo depuratore in colmata)mentre le trasformazioni urbanistiche contenute nel SUA sono immediatamente eseguibili. Lo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) C.4.1.2.a, inserito nel PUC attualmente in vigore, è stato deliberato con la Conferenza dei Servizi del 20 luglio 2011, nel corso della quale l’Amministrazione ha acquisito i pareri necessari all’approvazione del progetto. È evidente che le condizioni (ambientali e normative) presenti nella fase istruttoria non siano più attuali”.

L’esito al Tar

Scrivono i giudici del Tar che  “Il vincolo resta in vigore sino all’effettiva dismissione dell’impianto di depurazione di Preli ed a seguito della realizzazione di quello nuovo nella c.d. “Area di Colmata”, senza che possa assumere rilievo la previsione di una ricollocazione dello stesso, circostanza del tutto non prevedibile circa i tempi effettivi di realizzazione. Nel caso in esame, la fascia di inedificabilità può e deve essere rispettata trattandosi di territorio libero da preesistenze edilizie. Il secondo punto anch’esso accolto dal Tar riguardava gli aspetti paesaggistici. Secondo Italia Nostra le condizioni che avevano portato alla delibera della Conferenza dei servizi del 2011 non sono più attuali”.
Il Tar inoltre aggiunge che: “il Comune non ha acquisito alcun altro elemento volto a conferire attualità alla risalente valutazione paesaggistica. Questo passaggio istruttorio sarebbe stato quanto meno opportuno in relazione ai cambiamenti che nel frattempo sono intervenuti sullo stato dei luoghi per effetto delle frane che hanno interessato la “Collina delle Grazie” e delle mareggiate le quali hanno provocato anche un sensibile assottigliamento della preesistente vegetazione”.

 

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