FAI-Fondo Ambiente Italiano, Italia Nostra, Legambiente e WWF Italia, associazioni di protezione ambientale riconosciute, con la presente intendono evidenziare i profili di incostituzionalità riscontrabili nel cosiddetto “Piano Casa” della Regione Liguria – LR n. 22 del 22 dicembre 2015, “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 23.12.2015, parte I – affinché il Governo provveda, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, a promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale.
La legge regionale in questione introduce – all’art. 1, Modifica dell’articolo 1 della legge regionale novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio), comma 2 – una durata illimitata a una legge di natura straordinaria, quali sono i cosiddetti “piani casa”, e istituisce di fatto una perenne “deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti” e “di quelli operanti in salvaguardia”.
Ciò risulta in aperta contraddizione con quanto disciplinato in via esclusiva dallo Stato incorrendo in una palese violazione della Costituzione. In linea generale, gli articoli approvati, si pongono in contrasto con l’art. 118 della Costituzione, che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni in attuazione del principio di sussidiarietà, con l’art. 117, comma 6, che attribuisce ai Comuni autonomia regolamentare nelle funzioni di loro competenza, e infine con l’art. 117, comma 3, che pone il governo dl territorio tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
Inoltre, si deve considerare che le disposizioni relative agli ampliamenti o spostamenti di volumetrie edilizie, contenuti negli artt. 4 ,5, 7, 8 e 9 del Piano-casa della Regione Liguria, si pongono in contrasto con il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, relativo ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, nonché con le relative norme di tutela paesaggistica ed ambientale di competenza esclusiva statale.
In particolare si segnala che all’art. 5 l’estensione delle deroghe urbanistiche si applica anche alle strutture urbane qualificate (SU), definite all’art. 35 del Piano Territoriale di coordinamento paesistico della Liguria (norme di attuazione (D.C.R. n° 6 del 26 Febbraio 1990 e s.m.i) quali “ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale” e per le quali sono espressamente vietati “interventi che compromettano l’identità e l’identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell’assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano”.
Desta molta perplessità e preoccupazione anche la possibilità di promuovere varianti agli strumenti di piano dei parchi, soprattutto per la presenza sul territorio regionale di parchi nazionali, come quello delle Cinque Terre. Segnaliamo quindi che l’articolo 6, comma 3 si pone quantomeno in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione nella parte in cui – avendo eliminato la previsione che ne escludeva l’applicabilità ai parchi – pare voler prevedere un’estensione dell’efficacia della disciplina derogatoria anche all’interno degli stessi.
E’ nostro obbligo segnalare oltretutto che, sottraendo la gestione delle trasformazioni del territorio sia al piano comunale sia alla pianificazione sovracomunale, non si elude solo quanto previsto dalla disciplina nazionale in materia di urbanistica, ma anche quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e s. m. i. in materia di Valutazione Ambientale Strategica-VAS, negando la prevista partecipazione dei cittadini (ai sensi delle direttive comunitarie 2003/35/CE e 2001/42/CE) alle procedure per la definizione dei piani a garanzia della tutela del bene comune e degli interessi comuni sovraordinati agli interessi privati in materia ambientale e di tutela del paesaggio, come previsto dalla Costituzione all’art. 117 e più volte ribadito in numerose sentenze della Corte Costituzionale.
Ricordiamo altresì che la Regione Liguria attende il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla LR 11/2015 di modifica della LR 36/1997 (Legge urbanistica regionale), impugnata lo scorso 15 giugno dal Governo per “alterazione delle competenze pianificatorie disciplinate in via esclusiva dalla legge statale, con sottrazione allo Stato della funzione di co-pianificazione paesaggistica e violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali di cui il bene del paesaggio”.
Il combinato disposto di queste due norme regionali configura di fatto già oggi un quadro di totale elusione sia delle norme di governo del territorio, di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, e sia delle disposizioni di tutela del paesaggio, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione.
Per tali ragioni, qui solo sinteticamente richiamate, FAI, Italia Nostra, Legambiente e WWF Italia chiedono al Governo di voler provvedere, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, a impugnare di fronte alla Corte Costituzionale la legge della Regione Liguria del 22 Dicembre 2015 n. 22, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 23.12.2015, parte I.
Andrea Carandini – Presidente del FAI- Fondo Ambiente Italiano
Marco Parini – Presidente di Italia Nostra
Rossella Muroni – Presidente di Legambiente
Donatella Bianchi – Presidente di WWF Italia





