Italia Nostra

Data: 15 Settembre 2010

I Beni culturali statali che hanno più di 50 anni sono esclusi dai trasferimenti del “federalismo demaniale”

I beni statali, la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni, non fatti oggetto di formale “verifica”, sono automaticamente esclusi dai trasferimenti di cui al dlgs. 85/2010.

Le dichiarazioni responsabili che hanno accompagnato l’avvio del procedimento di attuazione della delega hanno rassicurato sulla esplicita volontà del Consiglio dei Ministri di escludere dai trasferimenti previsti e disciplinati dallo speciale provvedimento legislativo tutti i beni del patrimonio storico e artistico appartenenti allo Stato. E un tale fermo proposito è ben espresso nel tenore testuale del comma 2 dell’articolo 5 del decreto che comprende “i beni appartenenti al patrimonio culturale” tra quelli (pur di diversa natura) “in ogni caso esclusi dal trasferimento”, fatta salva ovviamente la disciplina ordinaria del Codice dei beni culturali (che a certe condizioni e previe apposite autorizzazioni ammette il trasferimento dei beni appartenenti al demanio culturale dallo Stato a Regioni ed enti pubblici territoriali locali, anche in funzione di uno speciale accordo di valorizzazione).

Ebbene, il consecutivo comma 3 che rimette alle competenti Amministrazioni dello Stato la formazione (entro il termine di tre mesi) degli “elenchi dei beni di cui esse richiedono l’esclusione” non riguarda i beni culturali, come tali già obbiettivamente identificati secondo il Codice dei beni culturali e perciò automaticamente esclusi. A questi infatti, come a quelli di cui al consecutivo comma 7 (in dotazione alla Presidenza della Repubblica, nonché in uso a Camera, Senato e Corte Costituzionale), non può concettualmente riferirsi l’espressione con cui inizia il comma 3: “Ai fini dell’esclusione di cui al comma 2, le amministrazioni statali …” e ad essi non si applica per certo, con la stringente successione dei tempi, il procedimento di analitica identificazione dei beni esclusi, che vale per le altre amministrazioni e per i beni di appartenenza statale di diversa natura. Con riferimento a questi ultimi, soltanto, la identificazione in concreto è necessaria, perché implica un apprezzamento discrezionale, perciò “adeguatamente motivato” e vagliato dalla Agenzia del demanio che “può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse”, secondo le testuali espressioni del primo e del secondo periodo dello stesso comma 3.

E’ appena il caso di osservare che il patrimonio culturale di appartenenza pubblica — e segnatamente statale — è coperto dalla presunzione di cui al primo comma dell’art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dunque tutti i beni pubblici espressione di un’opera la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni sono assoggettati alle disposizioni di tutela (fanno cioè parte del patrimonio culturale) se non sia intervenuta una esplicita verifica negativa dell’interesse culturale. Il patrimonio culturale di appartenenza pubblica non è costituito dunque dai soli beni per i quali sia intervenuto un esplicito riconoscimento positivo, ma pure da tutti quelli (e sono la grande parte) la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni per i quali non sia stata eseguita la formale verifica (e fino cioè a un eventuale provvedimento di accertamento negativo).

Sembra dunque in pratica impossibile la formazione di un elenco analitico esauriente dei beni statali appartenenti al patrimonio culturale; e poiché, come già si è osservato, la esclusione di tali beni dal trasferimento non dipende dall’esercizio di un potere discrezionale delle amministrazioni di appartenenza, ma discende dalla cogente previsione legislativa, sulle “amministrazioni statali” non grava l’onere di richiederne la esclusione (come per certo, altra esclusione di legge, per i beni in dotazione alla Presidenza della Repubblica e quelli in uso a Camera, Senato e Corte Costituzionale). I beni culturali statali, esclusi per legge, neppure conseguentemente dovranno figurare nel provvedimento di definizione dell’elenco dei beni esclusi dal trasferimento che l’art.5, comma 3, quarto periodo, rimette al direttore dell’Agenzia del demanio.

E dai conclusivi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 3, comma 3) che formano gli elenchi dei beni trasferibili, adottati entro il 23 dicembre 2010, saranno esclusi tutti i beni culturali come sopra intesi (pure quelli dunque la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni non fatti oggetto di formale verifica) e tale esclusione il Ministero per i beni culturali dovrà rigorosamente far valere nel previsto concerto con il proponente Ministro dell’economia e delle finanze.

9 settembre 2010

Giovanni Losavio

Giurista

Presidente della sezione di Modena di Italia Nostra

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