La sentenza del Consiglio di Stato n. 2371/2022 del 31 marzo scorso evidenzia ancora una volta come il paesaggio e l’ambiente rappresentino valori primari ed assoluti riconosciuti dalla Costituzione.
Un passo estremamente signficativo ed educativo sottolinea questo principio:
“La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario avente valore primario ed assoluto, precede e comunque costituisce un limite alla salvaguardia degli altri interessi pubblici; non a caso, il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce i rapporti tra il piano paesaggistico e gli altri strumenti urbanistici (nonché i piani, programmi e progetti regionali di sviluppo economico) secondo un modello rigidamente gerarchico; restando escluso che la salvaguardia dei valori paesaggistici possa cedere a mere esigenze urbanistiche (in termini, Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 2225 del 2 aprile 2020).
Emerge la natura sostanzialmente insindacabile delle scelte effettuate, che si giustifica alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio ed all’ambiente.”
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