Italia Nostra

Data: 9 Dicembre 2022

La legge “taglia-boschi” della Regione Toscana bocciata dalla Corte Costituzionale

sardegna interno

La legge “taglia-boschi” della Regione Toscana bocciata dalla Corte Costituzionale: una grande vittoria per l’ambiente e per gli stessi proprietari

Con sentenza n. 239 depositata il 29 novembre 2022, la Corte costituzionale ha bocciato l’art. 1 della legge regionale Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 “Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000”, comunemente ribattezzata come legge regionale taglia-boschi. Grande è la soddisfazione delle associazioni ambientaliste (Gruppo d’Intervento Giuridico/(GrIG, Italia Nostra e WWF) che si erano opposte a questa normativa e richiesto l’intervento del Governo (che ha poi impugnato la legge), ritenendo la legge gravemente lesiva delle competenze statali esclusive in materia di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente: La Regione Toscana, a fini di una sempre più spesso proclamata “semplificazione” delle procedure, e contro il parere dello stesso Consiglio di Stato (sezione prima, 30 giugno 2020, n. 1233), infatti, aveva sostanzialmente eliminato l’obbligo della autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza per tutti i tagli boschivi, anche per quelli nelle aree specificamente tutelate con vincolo paesaggistico (decreto lgs. n. 42/2004), per accogliere – come scrive nel suo comunicato il GrIG – “le pressioni di progettisti, tecnici, operatori e aziende del settore boschivo, che vogliono avere mani e motoseghe libere da vigilanza e controlli di Soprintendenze e Carabinieri Forestali”.

Sorprende negativamente che l’ex Assessore e ora Capogruppo Pd in Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli, primo firmatario della legge, e il Consigliere Cristiano Benucci dello stesso partito abbiano lamentato l’ingiustizia di tale pronuncia nei confronti degli interessi delle imprese di taglio e degli stessi proprietari, e abbiano addirittura parlato di “una sterile vittoria dello Stato inteso come esaltazione della burocrazia e una sconfitta per tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente, ma non per questo vogliono rinunciare alla plurisecolare tradizione della coltivazione del bosco”.

Al riguardo, giova ricordare, anche ai Consiglieri Ceccarelli e Bonucci, quanto opportunamente scritto dal giurista forestale e nostro socio Alberto Abrami, e pubblicato il 24 gennaio 2022 nel blog italianostrafirenze.wordpress.com, con il titolo Gestione dei boschi (toscani) e crisi climatica:

“la nostra legislazione in vigore consente l’esercizio di una selvicoltura che intende la foresta come un agglomerato produttivistico per la fornitura di legname, senza andare oltre, a parte l’interesse alla stabilità idrogeologica del territorio. Oggi si sta affermando, anche se la legislazione regionale in gran misura non sembra accorgersene, un approccio al bosco visto nella complessità delle sue funzioni e, cioè, un approccio ecosistemico, che non nega, certo, l’importanza della selvicoltura, e conseguentemente, di tutta la filiera del legno, ma che postula una selvicoltura di stampo naturalistico, ossia che tenga conto del fatto – come ha messo in rilievo la Giurisprudenza della Cassazione penale, ma anche recentemente, il nostro massimo organo di Giustizia Amministrativa – che il bosco è ‘una realtà vivente, un ecosistema complesso costituito non solo da un insieme di alberi, ma anche dal sottobosco, dalla fauna e microfauna’: non di rado, un patrimonio forestale di particolare interesse per la conservazione della biodiversità vegetale e animale, sicché occorre – anche nell’interesse economico degli stessi proprietari – una selvicoltura attenta ai processi ecologici del bosco e non un esercizio purchessia dell’attività selvicolturale. E, al riguardo, conviene ricordare, che la proprietà forestale appartiene a quel tipo di proprietà che la dottrina giuridica e la giurisprudenza della Corte Costituzionale hanno definito come una proprietà da esercitarsi in funzione sociale secondo il dettato costituzionale, essendo connotata, fin dalla sua origine, da interessi pubblicistici, non diversamente dalla proprietà storico-artistica, paesaggistica, oggetto dell’attività di bonifica, ecc”.

 

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