Italia Nostra

Data: 31 Luglio 2018

Esposto contro l’illegittimità di un nuovo parcheggio nell’area verde del c.d. “ex podere della Mattonaia”

 Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Esposto contro l’illegittimità del Permesso a costruire n. 2175 rilasciato dal Servizio Edilizia privata del Comune di Firenze l’11 agosto 2017, per la realizzazione di un nuovo parcheggio privato per ben n. 76 veicoli nell’area verde del c.d. “ex podere della Mattonaia”, posta in Firenze all’interno dell’isolato delimitato da Via di Ripoli – Via Caponsacchi – Via Accolti (Quartiere di Gavinana)

L’associazione Italia Nostra appoggia con piena convinzione l’esposto inoltrato da un folto gruppo di cittadini di Firenze alla Procura della Repubblica in data 27/07/2018, convinta che la realizzazione del parcheggio sia in contrasto con le normative vigenti, a partire dalle urbanistiche, oltre al fatto che esso accrescerebbe sensibilmente il traffico e il rischio di incidenti, danneggiando la qualità della vita e la salute della popolazione: e ciò, perché gli unici due accessi-uscite per la prevista area di sosta da Via Caponsacchi e da Via Ripoli, quest’ultima strada stretta e ad intensissimo flusso veicolare, sono ridottissime, appena due metri e sessanta nel primo caso e due metri e ottanta nel secondo caso. Tale misura rende oggettivamente impossibile il passaggio in contemporanea, di automobili e di persone specialmente se portatori di handicap ed auto (contrasto col D.M. LL.PP. 14 giugno 1989 n. 236 e D.P.G.R. 29 luglio 2009 n. 41r in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, normativa che prevede dimensioni minime inderogabili per gli spazi riservati al passaggio pedonale, che qui non sarebbero rispettate).

Oltre a ciò, la realizzazione del parcheggio sarebbe lesiva dei diritti dei proprietari delle unità immobiliari facenti parte dello stabile di Via di Ripoli n. 55-57. In particolare, il portone di ingresso del condominio e 4 finestre di civili abitazioni sono prospicienti al resede individuato quale vialetto di accesso pedonale e carrabile da Via di Ripoli al parcheggio; i condomini sono tutti titolari di servitù, di passo e carrabile sugli accessi al parcheggio da Via di Ripoli e da Via Caponsacchi; i proprietari delle unità immobiliari al piano terreno sono titolari di diritto di trasformare in porte delle finestre prospettanti sul passaggio.

E ancora, stante l’allineamento di Via di Ripoli e di Via Caponsacchi, l’ingresso e l’uscita dal parcheggio avverrebbero non in via diretta ma angolare, ciò che richiederebbe più manovre con conseguente rallentamento e aumento del traffico.

Tali motivi oggettivamente ostativi alla realizzazione del parcheggio furono per tempo (il 26 luglio 2016) esplicitati dall’avvocato dei condomini Luca Righi al Servizio edilizia privata, quindi gli Uffici sapevano e di conseguenza il permesso a costruire n. 2175/2017 parrebbe viziato per abuso.

In ogni caso, per tutte queste ragioni, in data 15/11/2017 alcuni cittadini, presentarono al Comune una istanza di annullamento/revoca, in via di autotutela, predisposta dall’Avv. Nicola Fortuna. L’istanza ebbe accoglienza favorevole, tanto che il Dirigente del Settore Edilizia Privata, con disposizione n. 296/2018 del 14.2.2018, avviò formale procedimento finalizzato alla “revoca/annullamento del permesso a costruire n. 2175/17″, disponendone cautelarmente la sospensione dell’efficacia, evidenziando la sussistenza di “gravi ragioni”  quanto alla legittimità del medesimo permesso a costruire in riferimento ai profili evidenziati dai ricorrenti ed esponenti ed in particolare quanto alla violazione dell’art. 15 della N.T.A. del R.U. e “carenza di valutazione, tra l’altro, sui seguenti aspetti: 1) corretta accessibilità dalla strada pubblica; 2) rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche; 3) presenza di servitù di passaggio … e di una servitù <non aedificandi>”. Questo procedimento – grazie ai documenti forniti dai cittadini all’Amministrazione – ha altresì evidenziato elementi “nuovi e divergenti rispetto alle prospettazioni rese in fase istruttoria da parte dei richiedenti il permesso a costruire”.

Purtroppo, nonostante quanto sopra, il procedimento di “revoca/annullamento” non ha di fatto avuto, dopo il suo avvio, nessun seguito, non essendosi neppure provveduto a svolgere da parte degli Uffici alcun accertamento (tanto meno con i necessari sopralluoghi sul posto) al fine di verificare concretamente la sussistenza del requisito della “corretta accessibilità alla strada pubblica”  imposto dall’art. 15 delle N.T.A. del R.U., né quanto alle evidenti (ed ampiamente documentate dai ricorrenti/esponenti attraverso la produzione di relazioni tecniche asseverate ed eloquente documentazione fotografica) condizioni di grave pericolosità che deriverebbero dal passaggio delle numerose  auto che utilizzerebbero il futuro parcheggio attraverso accessi di dimensioni ridottissime, oltre tutto interferenti con i portoni di ingresso di alcuni dei Condominii contermini (specialmente quello di Via di Ripoli 55), comunque privi delle dimensioni minime richieste per consentire il contemporaneo passaggio di veicoli e pedoni, nonché a maggior ragione di garantire l’accesso a persone disabili.

L’inazione recente dell’Amministrazione ha reso vana la sospensione dell’efficacia del permesso a costruire della durata di gg. 90, cosicché la scadenza di tale termine, avvenuta in data 20.5.2018, ha consentito ai titolari del permesso a costruire di presentare comunicazione di avvio dei lavori.

Stante tale incresciosa situazione, Italia Nostra sottolinea il fatto che l’avvocato Luca Righi – per conto del condominio di Via di Ripoli n. 55 – pochi giorni fa abbia inoltrato al Dirigente del Servizio Edilizia privata del Comune di Firenze “Notifica sospensione dell’efficacia del permesso di costruire n. 2175/17 e avvio del procedimento di revoca d’ufficio [Pratica 622/2014]”: affermando:

che, essendo stato formalmente avviato il procedimento di “revoca/annullamento”, ne è obbligatoria la conclusione (qualunque sia l’esito cui esso perverrà), con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato;

che il diverso comportamento tenuto dagli Uffici – che dopo aver avviato il procedimento in questione, non vi hanno incomprensibilmente e contraddittoriamente dato seguito alcuno, tanto da lasciarlo “pendente” senza addivenire ad alcuna decisione finale quanto ai profili posti a base della disposizione n. 296/2018 del Dirigente in indirizzo – costituisce violazione dei più elementari principi in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento all’obbligo di conclusione di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990;

che, oltre tutto, l’inerzia segnalata favorisce evidentemente di per sé i titolari del permesso a costruire che, non per nulla, scaduta la sospensione originariamente disposta e non avendo il Comune portato a termine il procedimento avviato, né sostanzialmente avendo dato seguito al medesimo, sono oggi in condizione – come hanno già comunicato – di avviare i lavori: senza peraltro che sia stato verificato dall’Amministrazione alcunché quanto alle “gravi ragioni” (comportanti grave pericolo per la sicurezza di persone e cose) che pure hanno originato l’avvio del procedimento in autotutela; e senza che nel frattempo sia stata fornita alcuna informazione agli esponenti/ricorrenti e al loro legale in proposito.

Tutto quanto considerato, Italia Nostra chiede rispettosamente alla Procura di voler verificare la legittimità del permesso a costruire il parcheggio di cui all’oggetto.

 

Cordiali saluti.

Il Presidente Prof. Leonardo Rombai

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