Italia Nostra

Data: 19 Febbraio 2018

Firenze Master Plan aeroportuale 2014-2019 – L’incompatibilità paesaggistica-ambientale dell’infrastruttura aeroportuale

La relazione MIBACT del 6 aprile 2016, inviata dal dottor Francesco Scoppola, Direttore Generale Belle Arti e Paesaggio Servizio III, al Gabinetto del MIBACT e al Ministero dell’Ambiente, codifica con chiarezza la sostanziale incompatibilità paesaggistica-ambientale del progetto di nuovo aeroporto di Firenze.

Al riguardo, diversi sono i motivi, ma il più ragguardevole riguarda l’assoluta mancanza di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana (PIT-PPRT). Scoppola sottolinea con forza il fatto che – nella riunione istruttoria del 22 aprile 2015 convocata dal Ministero dell’Ambiente-Commissione Tecnica VIA-VAS – il rappresentante Direzione Generale MIBACT “ha evidenziato la non coerenza tra alcune proposte contenute nel Master Plan presentato e le previsioni di PIT, in particolare con quelle relative alla lunghezza della pista”. L’allegato A5 del PIT – Testo che integra la Disciplina del Master Plan, al comma 1 lettera b dell’art. 6 ter prescrive, infatti, che “lo sviluppo dell’unica pista di atterraggio sia realizzato nel rispetto della sostenibilità territoriale e ambientale e della compatibilità con il progetto di territorio del Parco agricolo della Piana, e comunque non abbia una lunghezza massima superiore a 2000 metri lineari”.

L’incompatibile previsione del Master Plan, evidente fin dall’inizio, non è stata mai corretta, nonostante la chiarezza esemplare dell’art. 4 della Disciplina di piano “carattere delle disposizione”, che al comma 2 stabilisce: “g) le prescrizioni costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente; del resto, anche “l’art. 5 ter comma 2 della disciplina del master plan soprarichiamato – aggiunge Scoppola – stabilisce che la Regione verifica che il progetto di qualificazione della infrastruttura aeroportuale sia compatibile con il progetto di territorio Parco agricolo della Piana”, senza alcuna possibilità per gli strumenti urbanistici comunali si modificare le disposizioni dettate dal PIT. L’incompatibilità della nuova pista è così spiegata: “l’allungamento della pista di quattrocento metri determina infatti l’interferenza con l’Ambito di salvaguardia ‘A’ specificamente destinato nel PIT esclusivamente alla realizzazione del Parco agricolo della Piana”: al quale Parco verrebbero, tra l’altro, sottratti ben 200 ettari di terreni agricoli, dal momento che il sedime complessivo del nuovo aeroporto insisterebbe su 320 ettari contro i 120 ettari attuali.

Le altre incoerenze con la disciplina paesaggistica del PIT riguardano la tutela del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. La medesima Direzione Generale ha rilevato, infatti, l’interferenza e l’impatto distruttivo delle opere in progetto e specialmente della pista della prevista lunghezza di 2400 m con diversi beni tutelati dalle normative nazionali e regionali e da quelle europee (siti di interesse comunitario – Direttiva Habitat).

E’ il caso, in particolare, di alcune aree naturali protette e SIC, quali il Podere La Querciola e soprattutto il Lago di Peretola: riguardo a quest’ultimo, “il progetto della pista, così come proposto dal proponente, si sovrappone completamente al suo invaso e alle aree contermini determinandone la cancellazione […], L’art. 7 della Disciplina dei beni paesaggistici contenuta nel PIT riferito ai territori contermini ai laghi, al punto 7.3 prescrive che gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che […] non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici”. Oltre a ciò, Scoppola rileva che “nel DEC/VIA n. 676 del 4/11/2003 la Regione Toscana, riconoscendo la rilevanza della suddetta zona umida, in quanto sito importante per la nidificazione di specie rare e luogo di sosta per l’avifauna migratoria, prescrive una serie di misure utili alla sua riqualificazione e alla riduzione delle cause di degrado”;

e della “fascia panoramica – di metri 300 di larghezza da ogni lato – lungo la rotabile Firenze-Mare che offre visuale di ville e borghi celebri e di boschi” ed è tutelata dal D.M. 20/05/1967.

In altri termini, tutti questi beni paesaggistici sono “sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 142 del Codice” e “sono oggetto della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT”, le cui norme “non consentono modifiche morfologiche e alterazioni”. Del tutto incerte – come non si nasconde nella citata relazione il Direttore Generale – appaiono le proposte di compensazione avanzate al riguardo, con offerta di realizzazione di alcune nuove zone umide in aree dei Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa.

 

Leonardo Rombai, Presidente di Italia Nostra Firenze (già professore ordinario di Geografia nell’Università degli Studi di Firenze)

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