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Data: 17 Luglio 2020

Raddoppio Ponte Vallina: slitta al 1 ottobre la sentenza del Consiglio di Stato. Italia Nostra prosegue la sua battaglia

Se cinque pareri vi sembran pochi…verrebbe da dire. Eppure nonostante cinque pareri contrari della Soprintendenza è lunga e annosa la battaglia che si sta combattendo per dire no al raddoppio del Ponte Vallina.
Altre considerazioni aggiuntive hanno spinto Italia Nostra a proseguire al Consiglio di Stato la vertenza dopo che il TAR della Toscana aveva bocciato il ricorso contro il procedimento di VIA della Regione in quella sede.
L’udienza che avrebbe dovuto decidere sulla sospensiva chiesta da Italia Nostra avrebbe dovuto aver luogo il 9 luglio scorso ma è stata rinviata al prossimo 1 ottobre. Resta tutto dunque ancora sospeso. Anche il Mibact con l’Avvocatura dello Stato hanno presentato ricorso.
Ad illustrare i motivi di contrarietà al progetto è Leonardo Rombai, presidente della sezione di Firenze.
Eccoli di seguito elencati:
non è stato attuato il dibattito pubblico regionale, obbligatorio, previsto, dalla L.R. n. 46/2013, per “le opere di iniziativa pubblica”, che comportino investimenti superiori a 50 milioni di euro. Si è detto che per le opere statali non era obbligatorio, invece la necessità di svolgere tale dibattito prima del procedimento di VIA, è prevista dal suddetto art. 8, laddove precisa che “nei casi in cui l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale … lo svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione” (comma 7), nonché dal successivo art. 9, ai sensi del quale “per le opere di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, il Dibattito Pubblico si svolge prima dell’inizio della procedura di valutazione di VIA” (comma 1).

– il Nucleo VIA ha ritenuto (come subito dopo la Conferenza di servizi) di non dover valutare la mancata verifica delle alternative progettuali (compresa l’alternativa zero); la verifica, come correttamente rilevato dalla Soprintendenza e dal Mi.BA.C.T. (e, prima ancora, dalla Provincia di Firenze), avrebbe dovuto essere effettuata in sede di VIA. Invece il rifiuto di ANAS S.p.A. nel corso del procedimento è stato acriticamente recepito dall’Amministrazione regionale.

– il Nucleo VIA emetteva il proprio parere di “pronuncia positiva di compatibilità ambientale” subordinato al rispetto di un numero impressionante di prescrizioni (ben 58): insomma – come è stato fatto, scandalosamente, per il masterplan dell’aeroporto – veniva di fatto posticipata a “successive fasi progettuali” la valutazione di aspetti con evidenti ripercussioni sotto il profilo ambientale, che invece avrebbero dovuto essere accuratamente verificati in sede di Nucleo regionale, e non sbolognati in questo modo. E’ il caso della “Componente Atmosfera”, della “Componente Ambiente Idrico, suolo e sottosuolo”, della “Componente Rumore e vibrazioni”, della “Componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche” …. Sappiamo tutti che il Consiglio di Stato ha bocciato il masterplan aeroportuale proprio per queste insufficienze progettuali di natura ambientale.

– Inoltre, sempre in sede di VIA, non sono stati considerati ostativi alla pronuncia di compatibilità ambientale neppure i molteplici rilievi negativi sollevati (a più riprese) dalla Soprintendenza e dal Mi.BA.C.T. in ordine alla legittimità dell’intervento sotto il profilo paesaggistico.

– Il 27 marzo, la Soprintendenza non ha inviato un rappresentante ma ha fatto pervenire, nel corso dei lavori della Conferenza, un articolato parere, con il quale ribadiva la propria contrarietà al progetto, in quanto “fortemente impattante dal punto di vista paesaggistico”. Nel riportarsi alle motivazioni ostative, già esposte negli altri tre pareri negativi ed in occasione della seduta del NURV del 21.2.2019, la Soprintendenza confermava i rilievi precedentemente sollevati in ordine: – alla mancata previsione di “riduzione di consumo di nuovo suolo”, nonché di “soluzioni che riducano o modifichino il lungo asse rettilineo e gli svincoli necessari al raccordo con la viabilità esistente”; – alla mancata definizione di “adeguati criteri di permeabilità visiva e di fruizione dell’area, ancora fortemente compromessa dal terrapieno di sostegno e dalle strutture del nuovo asse stradale, che si pone come barriera nell’ansa del fiume”; – alla messa a punto solo parziale dei “futuri assetti gestionali dell’area oggetto d’intervento, con particolare riguardo al previsto parco agricolo e alle altre aree interstiziali, già ritenuto non adeguato alla morfologia dei luoghi”; – alla non adeguata preservazione degli “elementi di valore che identificano il pregio storico e ambientale dell’area, al fine di assicurare la coerenza dell’intervento con quanto disposto dalla disciplina del Piano Paesaggistico della Toscana”.

La Soprintendenza ha evidenziato che quello di cui si discuteva era sostanzialmente il medesimo progetto sul quale essa si era già espressa, “senza ambiguità, in maniera negativa”: le soluzioni ipotizzate da ANAS nel corso del procedimento di VIA nel tentativo di superare i predetti rilievi, “sono infatti presentate come suggestioni eventualmente sviluppabili, che non identificano in maniera esaustiva il vero e proprio progetto”; sarebbe stata, invece, “necessaria la redazione di una documentazione grafica e descrittiva rispondente a quanto previsto dal D.P.G.M. del 12/12/2005 e soprattutto” che consentisse “senza possibilità di fraintendimenti, una valutazione univoca di ogni aspetto progettuale, con specifico riferimento alle relazioni opera/paesaggio”.

l’illegittimità del positivo esito della Conferenza di Servizi, conclusa dall’Autorità procedente con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza, pur senza partecipare con un proprio rappresentante alla seduta finale del 27.3.2019, aveva comunque espresso (anzi, ribadito, per la quinta volta), in ordine alla compatibilità dell’opera contestata, un parere nettamente negativo, pervenuto alla Conferenza proprio durante quella seduta.

la Regione Toscana non avrebbe potuto superare “le criticità evidenziate” dalla Soprintendenza attraverso l’imposizione di “una serie di prescrizioni” suggerite dai Comuni di Fiesole e di Bagno a Ripoli: è evidente che, così facendo, la Regione ha effettuato (e consentito di effettuare ad altre Amministrazioni) una valutazione che, in quanto relativa all’impatto dell’opera sul paesaggio, era (ed è) riservata all’Autorità preposta alla tutela del relativo vincolo, ossia alla Soprintendenza, alla quale la Regione si è, dunque, (illegittimamente) sostituita.

Oltre tutto, l’affermazione secondo cui i “suggerimenti” proposti dai due Comuni non sarebbero stati esaminati e valutati dalla Soprintendenza non corrisponde al vero: in realtà, le Commissioni per il Paesaggio del Comune non hanno elaborato nuove soluzioni, ma si sono limitati a selezionarne alcune tra quelle già oggetto di esame nel procedimento di VIA con esito negativo da parte della Soprintendenza, per di più trasmettendole solo il pomeriggio precedente la seduta della conferenza dei serviziQueste ed altre sono le motivazioni per cui Italia Nostra porta avanti il suo ricorso al Consiglio di Stato.

 

 

Per ulteriori approfondimenti:

https://www.italianostra.org/ponte-sullarno-variante-vallina-italia-nostra-fortemente-contraria/

https://www.italianostra.org/ponte-sullarno-variante-vallina-italia-nostra-fortemente-contraria/

https://www.italianostra.org/osservazioni-di-italia-nostra-firenze-alle-controdeduzioni-anas-variante-vallina/

Vallina_viadotto_maggio2019 pdf (1) 3

foto tratta dal profilo fb del gruppo “No Doppio Ponte Vallina”

Italia Nostra
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