Lo scorso 10 luglio 2015, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un disegno di legge che favorisce la distruzione dei centri storici dell’Isola. Della legge n. 13/2015 – “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici”, Pier Luigi Cervellati ha scritto: “Questa legge annienta le città storiche della Sicilia e ci farà apparire tutti come seguaci dell’Isis”. Insomma: come il crollo di Agrigento e il sacco di Palermo furono il nefasto esperimento di una politica urbanistica e territoriale che intaccò quasi subito le altre Regioni, così questa legge – anticostituzionale, fuorilegge rispetto al decreto legislativo n. 42/2004 (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) – può pericolosamente diventare riferimento politico-amministrativo per altre regioni e città metropolitane del nostro Paese. Di certo, in Sicilia, le contraddizioni tra proclamate politiche di tutela e valorizzazione dei territori, del patrimonio storico, artistico e paesaggistico da un lato, e realtà dei fatti, degli atti politici e amministrativi dall’altro, sono sempre più insostenibili. Insopportabili. Tragica, evidente è l’inadeguatezza culturale e politica di una classe dirigente incapace di governare la Sicilia contemporanea. Incapace di governare la complessità.
Un attacco speculativo senza precedenti, che arriva proprio nel momento in cui l’Isola riceve il settimo riconoscimento Unesco per il suo speciale patrimonio arabo-normanno. Insomma: l’Assemblea Regionale Siciliana, con la legge 13/2015, sferra un altro pesante attacco al nostro patrimonio architettonico e paesaggistico. Una legge che ignora il concetto fondamentale di “centro storico come bene culturale unitario, come monumento da conservare integralmente” – come ci ha insegnato Antonio Cederna.
La legge regionale 13/2015 appare conforme alla logica rozza e sbrigativa dello “Sblocca Italia”. In ossequio ai dettami contemporanei del “fare”, proponendosi di rilanciare l’asfittico comparto edilizio e invogliando i cittadini ad effettuare interventi di ristrutturazione negli antichi fabbricati, essa intenderebbe superare le note “difficoltà di elaborazione e approvazione dei piani particolareggiati”, consentendo interventi diretti e immediati sulle singole unità edilizie, bypassando dunque i tradizionali, imprescindibili strumenti urbanistici e pianificatori. Per raggiungere tali obiettivi, la legge regionale si fa portatrice di una preoccupante e sconcertante serie di semplificazioni, ricorrendo a regole generiche e sommarie, uguali per tutti i comuni dell’isola – da Siracusa a Ragusa Ibla, da Catania a Palermo, da Trapani a Caltanissetta. E’ evidente che in tal modo si considera secondario, assolutamente marginale, l’obiettivo basilare della tutela e della conservazione del patrimonio storico e artistico, indicato chiaramente dall’art. 9 della Costituzione, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e persino dalla legge urbanistica regionale del 27 dicembre 1978, n. 71 (Titolo V, art. 55).
Per Italia Nostra tutto questo è inaccettabile. Noi, semmai, riteniamo che le cosiddette “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici” rappresentino lo strumento funzionale per aggirare piani e regole fondamentali, per rimuovere quelle analisi storiche e urbanistiche necessarie a comprendere e a governare le diverse, specifiche realtà territoriali. Pertanto, in questa occasione, esprimiamo ancora una volta la nostra più decisa opposizione a questa legge, richiamando i principi imprescindibili della carta di Gubbio. E di certo non possiamo pensare di riscrivere oggi una nuova Carta di Gubbio. Si tratta invece di applicarla, utilizzando gli strumenti esistenti come il Codice dei Beni Culturali, i Piani Paesaggistici, richiedendo una legge di principi nazionale sulla disciplina dei centri storici; auspicando una nuova legge urbanistica (un testo unico).
La Carta di Gubbio è la dichiarazione finale approvata all’unanimità a conclusione del Convegno Nazionale per la Salvaguardia e il Risanamento dei Centri Storici (Gubbio, 17-18-19 settembre 1960) promosso da un gruppo di architetti, urbanisti, giuristi, studiosi di restauro e dai rappresentanti dei comuni di Ascoli Piceno, Bergamo, Erice, Ferrara, Genova, Gubbio, Perugia, Venezia. Le relazioni sono state svolte da: Samonà, Cederna, Manieri Elia, Badano, Rodella, Trincanato, Romano, Belgiojoso, Caracciolo e Bottoni.
Il successo dei Convegno di Gubbio, promosso da un gruppo di Comuni, affiancati da parlamentari e studiosi, consente la formulazione di una dichiarazione di principi sulla salvaguardia e il risanamento dei centri storici. Le relazioni degli otto Comuni promotori, la presentazione nella mostra di alcuni studi, in parte preparatori e in parte esecutivi, di operazioni di risanamento conservativo e l’adesione al Convegno di 50 Comuni dimostrarono il crescente interesse che il tema stava suscitando presso le amministrazioni locali e larghi strati di opinione pubblica. L’estensione a scala nazionale del problema trattato è stata unanimemente riconosciuta, insieme alla necessità di un’urgente ricognizione e classificazione preliminare dei centri storici con la individuazione delle zone da salvaguardare e risanare.
Si afferma la fondamentale e imprescindibile necessità di considerare tali operazioni come premessa allo stesso sviluppo della città moderna e quindi la necessità che esse facciano parte dei Piani Regolatori Comunali, come una delle fasi essenziali nella programmazione della loro attuazione. Si invoca un’immediata disposizione di vincolo di salvaguardia, atto a sospendere qualsiasi intervento, anche di modesta entità, in tutti i centri storici, dotati o no di Piano Regolatore, prima che i relativi Piani di Risanamento Conservativo siano stati formulati e resi operanti. Si riconosce la necessità di fissare per legge i caratteri e la procedura di formazione dei Piani di Risanamento Conservativo, come speciali Piani Particolareggiati di iniziativa comunale, soggetti ad efficace controllo a scala regionale e nazionale, con snella procedura di approvazione e di attuazione. Detti piani fisseranno modalità e gradualità di tutti gli interventi su suolo pubblico e privato, sui fronti e all’interno degli edifici, e si attueranno esclusivamente mediante comparti, ciascuno dei quali costituisca un’entità di insediamento e di intervento. Rifiutati i criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del rifacimento mimetico, della demolizione di edifici a carattere ambientale anche modesto, di ogni “diradamento” ed “isolamento” di edifici monumentali, attuati con demolizioni nel tessuto edilizio, ed evitati in linea di principio i nuovi inserimenti nell’ambiente antico, si afferma che gli interventi di risanamento conservativo, basati su una preliminare profonda valutazione di carattere storico-critico, devono essenzialmente consistere in:
a. consolidamento delle strutture essenziali degli edifici;
b. eliminazione delle recenti sovrastrutture a carattere utilitario dannose all’ambiente e all’igiene;
c. ricomposizione delle unità immobiliari per ottenere abitazioni funzionali e igieniche, dotate di adeguati impianti e servizi igienici, o altre destinazioni per attività economiche o pubbliche o per attrezzature di modesta entità compatibili con l’ambiente, conservando al tempo stesso vani ed elementi interni ai quali l’indagine storico-critica abbia attribuito un valore;
d. restituzione, ove possibile, degli spazi liberi a giardino e orto;
e. istituzione dei vincoli di intangibilità e di non edificazione.
Si ravvisò la necessità che la valutazione storico-critica dovesse, per omogeneità di giudizi, essere affidata ad una Commissione Regionale (di alto livello) e che la redazione dei Piani di Risanamento e dei comparti, da affidare a tecnici qualificati, avvenisse in stretta connessione con la Commissione Regionale e con i progettisti dei Piani Regolatori. Si suggerì che la pubblicazione dei Piani di Risanamento Conservativo si avvalesse di una procedura particolare, in cui fossero previste forme di pubblicità estesa, come, ad esempio, la contemporanea esposizione in sede regionale oltre che locale, al fine di consentire osservazioni qualificate e l’esame delle osservazioni con l’intervento di peculiari competenze. Si affermò che nei progetti di risanamento una particolare cura dovesse essere posta nell’individuazione della struttura sociale che caratterizza i quartieri e che, tenuto conto delle necessarie operazioni di sfollamento dei vani sovraffollati, fosse garantito agli abitanti di ogni comparto il diritto di optare per la rioccupazione delle abitazioni e delle botteghe risanate, dopo un periodo di alloggiamento temporaneo, al quale avrebbero dovuto provvedere gli Enti per l’Edilizia Sovvenzionata; in particolare dovevano essere rispettati, per quanto possibile, i contratti di locazione, le licenze commerciali e artigianali preesistenti all’operazione di risanamento.
Per la pratica attuazione di tali principi, si invocò un urgente provvedimento di legge generale che, assorbendo i due disegni di legge del senatore Zanotti Bianco (primo Presidente nazionale di Italia Nostra) ed altri e dell’on. Vedovato, risolvesse in modo organico la complessa materia e stabilisse:
1. le modalità e il finanziamento per il censimento dei centri storici;
2. la programmazione delle operazioni alla scala nazionale;
3. le modalità per la formazione dei piani esecutivi di risanamento conservativo, secondo i principi enunciati, affidando ai Comuni la responsabilità delle operazioni per la loro realizzazione;
4. le procedure per la disponibilità dei locali durante le operazioni di risanamento, ivi comprese le modalità per la formazione dei Consorzi obbligatori e per un rapido svolgimento delle pratiche di esproprio o prevedendo anche la sostituzione, da parte del Comune, di Enti o di cooperative, ai proprietari inadempienti o che ne facessero domanda;
5. l’entità e le modalità di finanziamento delle operazioni, preferenzialmente risolto con la concessione di mutui a basso interesse ai Comuni interessati con eventuale garanzia dello Stato e con facoltà del Comune di graduare il tasso di interesse proporzionalmente al grado di utile ricavato dall’operazione, con eventuale contributo a fondo perduto nei casi di accertata e notevole diminuzione di valore dell’intero comparto;
6. le modalità per la perequazione dei valori economici delle singole proprietà all’interno di ogni comparto;
7. la possibilità per gli Enti dell’edilizia sovvenzionata di partecipare alle operazioni di risanamento.
A conclusione dei lavori, il Convegno di Gubbio riaffermò la necessità che gli auspicati provvedimenti in ordine alla salvaguardia e al risanamento dei centri storici, improntati ai principi enunciati, formassero un unico corpo di norme legislative facente parte, a sua volta, come capitolo fondamentale, del Codice dell’Urbanistica (in elaborazione).
Nel 1990 l’Associazione Nazionale Centri Storico-Artisticisi è fatta promotrice di un secondo documento, di ripensamento critico e di attualizzazione della Carta trent’anni dopo la sua pubblicazione. La dichiarazione, nota anche come Seconda Carta di Gubbio o Carta diGubbio ’90, profila una nuova e più ampia attenzione all’intera struttura storica della città, al suo territorio, al paesaggio come insieme interconnesso di sistemi territoriali di valore storico-culturale. Supera, inoltre, la visione strettamente legata al territorio nazionale per porsi in una più ampia ottica comunitaria. Europea.
In conclusione, cosa dire, tornando al nostro cattivo presente? Potremmo causticamente ricordare le parole di Alberto Savinio nel suo “Ascolto il tuo cuore, città”: “E’ con le occasioni mancate che a poco a poco noi ci costituiamo un patrimonio di felicità. Quando il desiderio è soddisfatto, non resta che morire.”
Leandro Janni, Presidente del Consiglio Regionale Italia Nostra Sicilia








