Italia Nostra

Data: 17 Aprile 2018

Italia Nostra Massa per la tutela dell’avifauna

Italia Nostra come Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico-artistico e naturale della Nazione, Sezione di Massa-Montignoso, invia al Comune di Massa la richiesta di non operare in questo periodo con i tagli delle chiome delle alberature in questo periodo, questo per tutelare l’avifauna locale  da anni in pericolo dai tagli sconsiderati e  dalle invasive capitozzature che mettono a repentaglio la   la nidificazione  e la sopravvivenza dei uccelli, giusto quanto stabilito dal  Regolamento del patrimonio verde del comune di Massa che recita:

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9.4     Stagione per gli interventi

9.4.1 – Fatti salvi i casi particolari d’urgenza, debitamente documentati, gli

abbattimenti non potranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e agosto in cui avviene la riproduzione dell’avifauna.

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Detto quanto sopra ci corre l’obbligo di ampliare la normativa della salvaguardia a difesa dell’ambiente e in particolare della fauna avaria,  per cui necessita un’attenzione  specifica al calendario prima di  procedere al taglio e/o potatura degli alberi, al fine di non danneggiare  il periodo riproduttivo  dell’avifauna selvatica e i nidi presenti tra i rami degli alberi che ne testimoniano la presenza.

L’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto:

  • di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
  • di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
  • di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
  • di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
  • di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.

Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avi faunistiche in periodo della nidificazione si può integrare eventuali estremi di reato  con: artt. 544 ter cod. pen., 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i. o violazioni di carattere amministrativo art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i..

Italia Nostra  auspica la sospensione di ogni operazione di taglio degli alberi nel periodo riproduttivo dell’avifauna e l’adozione delle opportune misure di salvaguardia.

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