Italia Nostra

Data: 5 Giugno 2018

Ricorso al TAR di 12 associazioni sul progetto di nuova pista da Sci a Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio

Dodici Associazioni ambientaliste (Club Alpino Italia – Regione Lombardia, CAI – Alto Adige, Alpenverein Sudtirol, FAI, Federazione Pro Natura, Dachverband – Federazione Protezionisti Sudtirolesi, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, Touring Club Italiano – TCI, WWF) ricorrono al TAR contro la Delibera di Giunta n. 106/2018 della Provincia di Bolzano che dà il via all’iter autorizzativo  per realizzare un nuovo impianto di risalita di 1310 metri di lunghezza e una nuova pista a Solda, in un’area di 4,47 ettari nel Comune di Stelvio, in Pieno Parco Nazionale dello Stelvio, a completamento del grande carosello sciistico “Ortler-Ronda”, tramite la realizzazione di impianti, che avranno una portata di 550 persone all’ora, in spregio agli impegni assunti (Intesa dell’11/2/2015 e Linee Guida del 19/1/2017) con la Regione Lombardia, la provincia di Trento e il Ministero dell’Ambiente) e alla normativa vigente (D.lgs. 14/2016),

La Delibera della Giunta provinciale di Bolzano, aggiungono gli ambientalisti, non tiene in alcun conto il dovere di tutela degli alti valori naturalistici dei siti Natura 2000 “Ortler Madatschspitze” e “Ulten Sulden”, tutelati dall’Europa e caratterizzati dalla presenza di 6 differenti habitat, di 8 specie faunistiche, elencate nella Lista Rossa dell’Alto Adige delle specie minacciate, ed infine di aree di importanza paesaggistica e naturalistica, dove si riproduce la pernice bianca e si registra la presenza dell’aquila reale e del gipeto).

Sei i motivi sostanziali di impugnazione con il ricorso al TAR della Provincia di Bolzano presentato dalle associazioni ambientaliste :

  1. violazione del D.lgs. 14/2016 che impone e garantisce la configurazione e la governance unitaria del Parco Nazionale dello Stelvio, che rimanda al Comitato di coordinamento e di indirizzo nazionale e alle Linee Guida per la redazione del nuovo piano Parco e del nuovo Regolamento, approvate il 19/1/2017, che fanno salve nell’area parco solo le aree sciabili interventi e permetteno nuove infrastrutturazioni “leggere” e solo se unicamente legate al miglioramento della mobilità (Punti 18.1 e 18.2 delle Linee Guida);
  2. violazione della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli attuativi sulla Protezione della natura e la tutela del paesaggio e sul Turismo che prevedono rispettivamente: a) un rigoroso rispetto degli obblighi di tutela degli habitat protetti dai parchi e della rete ecologica; b) l’autorizzazione di impianti di risalita solo quando siano rispettate le esigenze ecologiche e paesaggistiche, oltre a quelle economiche;
  3. violazione della Direttiva comunitaria (2001/42/CE) sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), perché l’intervento previsto, comportando una modifica sostanziale del piano provinciale di settore degli impianti di risalita, obbligava ad una procedura VAS al fine di una valutazione di tutti gli impatti ambientali che siffato progeto avrebbe comportato e che, nel caso di specie, non è stata espletata;
  4. violazione delle Direttive comunitarie Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE) perché i nuovi impianti verrebbero realizzati a ridosso di aree di pregio tutelate dall’Europa “Ortler Madatschspitze” (distante soli 100 metri) e “Ulten Sulden” (distante soli 77 metri) con impatti elevati sulla fauna selvatica a rischio (pernice, aquila reale, gipeto) e sugli habitat alpini di pregio paesaggistico e naturalistico (come le conifere e la rara sassifraga);
  5. violazione del “principio di precauzione” esplicitamente previsto dal Codice dell’Ambiente (artt. 3 ter e quater del D.lgs n. 152/2006) che obbliga tra l’altro gli enti pubblici ad un’adeguata azione nel rispetto dei principi di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente;
  6. violazione del diritto di partecipazione al procedimento ambientale promosso dalla Pubblica Amministrazione stabilito dalla Convenzione Aarhus, recepita nel nostro ordinamento, in quanto la pubblicazione degli atti istruttori e dei pareri è avvenuta in sola lingua tedesca.

Le associazioni manterranno costante la loro attenzione al progetto, anche partecipando alle prossime conferenze di servizi e procedendo alla redazione di osservazioni agli atti del procedimento ed auspicano che i prossimi passaggi possano portare ad una revisione dello stesso improntata alla tutela ed alla salvaguardia delle aree naturalistiche di enorme pregio ambientale.

Ricorso TAR versione in tedesco

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