Oltre 1500 ettari di bosco e foreste bruciati negli ultimi giorni, di cui circa 1000 nella sola area del parco del Pollino. La tormentata questione degli incendi in Italia parte dolorosamente dal I marzo 1975, allorquando, difronte al dilagare del fenomeno venne varata la legge n° 47. Il legislatore aveva espressamente previsto l’obbligo da parte delle Regioni, di predisporre i piani per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo, stabilendo, fra le altre, che nelle zone colpite da incendio venisse “vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo”. Dopo circa 20 anni, in vana attesa dei piani regionali, un’ulteriore legge (428/93) tentava di scoraggiare il proliferarsi degli incendi dolosi finalizzati alla speculazione edilizia. Al vincolo di inedificabilità assoluta nelle aree boscate percorse da fuoco, o comunque al divieto decennale di cambio di destinazione d’uso, si gravavano i Sindaci dell’obbligo di trasmettere, con cadenza annuale, al Ministero dell’Ambiente una planimetria del territorio comunale con le aree percorse dal fuoco.
La legge quadro 353/2000
Con il varo della Legge quadro 353 del 2000, nel tentativo di arginare (ancora!) il problema, veniva fatto rientrare l’incendio boschivo nel novero dei delitti (artt. 380 e 384 c.p.p.), e disegnato un articolato sistema di divieti e prescrizioni a cominciare dal divieto di mutamento d’uso, anche per i pascoli, per 15 anni e divieto di porre in essere l’attività venatoria e di natura edilizia per 10 anni. Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affermava la non condonabilità degli immobili realizzati su aree boscate o di pascolo percorsi dal fuoco (Circ. 2677 del 7/12/2005).
Una legislazione perfetta e delle più avanzate in Europa. Se solo fosse stata applicata!
Il cuore del problema, invero, è tutto nella previsione, e (ahinoi) nella non ottemperanza, di cui al comma 2 dell’art. 10 della Legge 353/2000, laddove l’articolato prevede l’obbligo per i Comuni, entro 90 giorni dall’approvazione del Piano Regionale Antincendi Boschivi, di censire le aree percorse dal fuoco nell’ultimo quinquennio, prevedendo l’aggiornamento del catasto con decadenza annuale.
Il catasto incendi in Calabria
Ad oggi, in Calabria, solo 67 comuni sui 404 possiede un catasto incendi aggiornato (dati tratti dall’ultimo Piano Regionale Antincendi Boschivi_ AIB_ 2026 approvato il 22 aprile di quest’anno dalla Giunta della Regione Calabria). A fronte di ciò quale regime sanzionatorio è previsto per gli enti inadempienti?
Solo con tale mappatura si può aggredire “in nuce” il problema. Solo con un vincolo così stringente si può mitigare ed arginare il fenomeno. Un deterrente per speculatori edilizi, “cattivi” pastori in cerca di ulteriori aree per il pascolo e piromani d’ogni risma.
Nello stesso Piano AIB vengono, poi, bellamente elencate tutte quelle azioni di prevenzione diretta atte a “favorire il controllo del fronte di fiamma entro i limiti accettabili”:
rimozione di tutta la vegetazione infiammabile (necromassa); interventi di riequilibrio strutturale dei soprassuoli giovani a densità elevata ed in evidente stato di stress fisiologico (presenza di alberi seccagginosi e di vegetazione arbustiva indecomposta); spalcature e cure colturali; interventi di bonifica forestale: attuati in soprassuoli colpiti dal fuoco per allontanare la vegetazione secca rimasta al suolo; realizzazione di viali e fasce parafuoco e manutenzione di quelli esistenti; etc…
Ci si chiede, dunque, quanti di questi interventi sono stati effettivamente realizzati?
Insomma, ci sono le leggi, i divieti, i vincoli, le sanzioni, i mezzi, le competenze, ma allora cosa non ha funzionato?
Arch. Carlo de Giacomo
Consigliere Nazionale Italia Nostra aps
Nella foto, la distribuzione degli incendi su base regionale realizzata dall’ ISPRA nell’ultimo censimento delle aree percorse dal fuoco

