Italia Nostra vince al TAR: annullati gli atti sul Nodo di Perugia. VIA del 2006 ormai inattuale: compromessi i diritti dei cittadini. Una decisione destinata ad avere effetti rilevanti non solo in Umbria, ma sull’intero sistema delle grandi opere italiane. Con la sentenza n. 225/2026, pubblicata il 20 maggio, il TAR dell’Umbria ha accolto il ricorso di Italia Nostra APS, annullando il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 413/2023 e il parere VIA n. 813/2023 relativi al progetto ANAS del Nodo stradale di Perugia – tratto Madonna del Piano–Collestrada. Il Tribunale ha riconosciuto che l’intera procedura si fondava su una Valutazione di Impatto Ambientale risalente al 2006, ormai priva di efficacia e non più idonea a garantire la tutela del territorio. La sentenza afferma che «il giudizio di compatibilità ambientale contenuto nella delibera del CIPE del 2006 era da ritenere ormai inattuale e definitivamente inefficace», poiché sono trascorsi quasi diciassette anni dalla sua adozione.
Il commento di Italia Nostra
Alcuni dei principi ribaditi in questa sentenza confermano la bontà delle riserve espresse da Italia Nostra. Saranno principi da far valere anche per altre battaglie, nella verde Umbria e non solo, laddove lettera e spirito della legge vengono regolarmente tradite, come accaduto nell’iter amministrativo del c.d. Nodo di Perugia. “Si evidenzia il valore paradigmatico di questo esito – afferma Edoardo Croci, Presidente di Italia Nostra – che assume una rilevanza non solo per il caso specifico, ma anche per l’orientamento generale delle politiche di tutela e gestione del territorio affermando il principio per il quale ogni opera deve essere corredata da una valutazione di impatto ambientale aggiornata”.
La VIA non ha efficacia illimitata nel tempo
Il TAR ribadisce un principio cardine: la VIA non ha efficacia illimitata nel tempo. L’ambiente evolve, le tecnologie cambiano, il contesto socioeconomico si trasforma. Per questo, secondo il Collegio, è “connaturata ai provvedimenti autorizzativi in materia ambientale una durata limitata nel tempo dei relativi effetti”, come già affermato dalla giurisprudenza nazionale ed europea. Ritenere ancora valida una VIA del 2006 sarebbe contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), alle finalità della direttiva 2011/92/UE e all’art. 9 della Costituzione, che tutela ambiente e paesaggio come valori primari. Il TAR sottolinea inoltre che nel frattempo sono state istituite due Zone Speciali di Conservazione – Boschi a Farnetto di Collestrada e Ansa degli Ornari – che modificano radicalmente il quadro ambientale rispetto al 2006, rendendo impossibile considerare ancora attuale il giudizio originario.
Le censure relative alla violazione dei diritti di partecipazione dei cittadini
La sentenza accoglie anche le censure relative alla violazione dei diritti di partecipazione dei cittadini. La consultazione pubblica svolta nel 2003 non può essere considerata sufficiente per un’opera che oggi incide su un territorio profondamente mutato. Il TAR afferma che «il lunghissimo tempo trascorso dall’originario giudizio di compatibilità ambientale implica la sostanziale vanificazione delle prerogative di partecipazione del pubblico», richiamando la Convenzione di Aarhus e la normativa europea che impongono il coinvolgimento dei cittadini quando tutte le opzioni sono ancora aperte.
Il Tribunale rileva inoltre che, nonostante il Ministero delle Infrastrutture avesse chiesto ad ANAS uno studio di alternative, tale analisi non è mai stata sottoposta a una nuova VIA né a consultazione pubblica. Questo ha impedito di valutare soluzioni meno impattanti, come richiesto dalla normativa europea. La Valutazione di Incidenza (VIncA) sulle due ZSC è stata giudicata insufficiente perché condotta senza un quadro aggiornato di riferimento, finendo per trattare aspetti “non strettamente pertinenti” alla VIncA stessa.
La sentenza rappresenta una vittoria dalla portata nazionale, che inciderà su tutte le realtà che chiedono trasparenza, aggiornamento delle valutazioni ambientali e reale partecipazione dei cittadini. Il TAR, non solo annulla integralmente gli atti impugnati, condanna anche il Ministero dell’Ambiente e ANAS al pagamento delle spese processuali.
Italia Nostra

