Italia Nostra

Data: 5 Ottobre 2017

Sicilia: richiesta di impugnativa della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16

Di seguito riporto la richiesta di impugnativa che il sottoscritto, in qualità di componente dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, insieme agli altri membri della Speciale Commissione, con riferimento all’art. 48 della Legge Regionale 11 agosto 2017 n.16, pubblicata sulla GURS n. 35 del 25.8.2017 supplemento ordinario avente ad oggetto Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017, Legge di stabilità regionale, stralcio I, ha inoltrato all’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana nonché Presidente del citato Osservatorio (vedi anche: https://www.italianostra.org/?p=54205).

Con L.R. 11 agosto 2017 n.16, pubblicata sulla GURS n. 35 del 25.8.2017 supplemento ordinario avente ad oggetto Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017, Legge di stabilità regionale, stralcio I, è stato approvato l’articolo 48, che prevede al comma 1 che “i Piani Paesaggistici Territoriali, nell’individuare le specifiche aree di tutela e prescrizioni d’uso, devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, fatta eccezione per il trattamento rifiuti e discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso alla luce della concreta compatibilità con i valori paesaggistici, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità.”

Inoltre il comma 3 del citato art.48, fa salve le opere di pubblica utilità, comprese le attività estrattive, ove la Regione, per le medesime opere e attività, abbia già rilasciato autorizzazioni comunque denominate o atti di intesa allo Stato prima della data di adozione dei singoli Piani Paesaggistici Territoriali, esonerando inoltre tali opere dalle valutazioni richiamate al comma 1.

In merito, già nella seduta del 07/07/2017 l’Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio aveva sollevato alcune perplessità in merito, in particolare come sia sfuggito al Legislatore regionale il fatto che i Piani Paesistici Territoriali, in Sicilia non esistano. Infatti è noto come la Regione Siciliana non abbia ad oggi disciplinato mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, privandosi così della opportunità di regolamentare in forma organica la materia, anche in accordo con altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale. Tale materia assume infatti in Sicilia una rilevanza culturale e strategica, soprattutto in tema di sviluppo sostenibile. In ogni caso, considerata l’obbligatorietà dell’attività di pianificazione paesaggistica, la Regione ha proceduto a definire tale materia con le disposizioni contenute all’art. 158 del citato Decreto Legislativo, optando in tal modo per la redazione di piani paesaggistici, aventi finalità e cogenze ben diverse dai piani paesaggistici territoriali, i quali al contrario intervengono con previsioni proprie degli strumenti di pianificazione territoriale.

Si rileva altresì che talune regole poste dalla norma in questione, e in particolare il 3° comma, incide sull’attuale norma nazionale, modificandola e ponendosi con questa in contrasto. Non si può tacere la disattenzione del legislatore circa il requisito genericamente richiesto dalla norma regionale della “pubblica utilità”; per la deroga nei confronti di tali opere, bisognerà infatti individuare quali sono le opere di non pubblica utilità o viceversa. Sarà sfuggito al legislatore l’ultimo comma della legge che introduce un principio di retroattività delle autorizzazioni in palese violazione dell’art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; infine, con lo stesso comma si attribuisce illecitamente il valore di autorizzazione paesaggistica anche a generiche intese fra Stato e Regione. Per l’inefficacia della norma, che teoricamente andrebbe a regolamentare gli inesistenti Piani Paesaggistici Territoriali, e per le violazioni di legge riscontrate, questo Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio chiede alla S.V. di volere sollecitare gli Organi competenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio, Ministero dei Rapporti con le Regioni, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) a proporre l’impugnativa della norma, inefficace ed illegittima.

Scarica la lettera

Leandro Janni
Presidente del Consiglio Regionale Italia Nostra Sicilia

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