Italia Nostra

Data: 12 Luglio 2011

Modena, l’indagine penale sul Novi Park continua. Niente archiviazione.

L’indagine penale sul Novi Park continua. Niente archiviazione.

Lo ha deciso il GIP che ha rigettato la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (accogliendo l’opposizione di Italia Nostra) e ha indicato le nuove indagini ritenute necessarie. Italia Nostra, Legambiente e WWF, convinte che la programmata demolizione dell’ottocentesco Ippodromo (chiuso a est dal lungo monumentale edificio del Foro Boario) costituisse vera e propria distruzione di un riconosciuto bene culturale, si erano rivolte tempestivamente al Procuratore della Repubblica perché valutasse se si stesse consumando il reato previsto dal codice dei beni culturali (art.170) o il più grave reato di danneggiamento su immobile di interesse storico – artistico (art.635 del Codice Penale). Il Pubblico Ministero, acquisita la relazione della direzione regionale per i beni culturali (in pratica lo stesso ufficio che aveva autorizzato il distruttivo intervento), ha chiesto l’archiviazione. Si è opposta Italia Nostra (anche a nome di Legambiente e WWF) con l’argomento che neppure la soprintendenza può autorizzare la distruzione del bene culturale del quale deve invece, per suo primo compito istituzionale, tutelare la integrità fisica.

Così motiva l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che ha accolto l’opposizione:

“La realizzazione di un parcheggio multipiano sotterraneo di circa 1.720 automobili, posti auto e box da vendere e assegnare in godimento a privati, per la stessa natura dell’opera progettata, non pare idonea a promuovere la valorizzazione del patrimonio storico – culturale del bene […], né a incentivare il “pubblico godimento del bene culturale” come prescritto dal Soprintendente dei beni culturali della Regione Emilia Romagna nel provvedimento di autorizzazione alla vendita [dallo Stato al Comune]”.

“L’utilizzo dell’area a parcheggio, avuto riguardo anche alle dimensioni dell’opera, è, all’evidenza, non conforme all’interesse storico culturale del bene oggetto di tutela     e integra una destinazione d’uso del tutto diversa da quella che il bene possedeva al tempo della vendita del parco al Comune di Modena”

“La costruzione di un grande parcheggio sotterraneo nulla ha a che vedere, ed anzi appare in contrasto, con le prescrizioni date dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna poste quali condizioni all’acquisto del bene da parte dell’amministrazione comunale: ripristino e restauro  dell’anello dell’ex ippodromo nella sua interezza e destinazione d’uso conforme a quella attuale al momento della vendita, con privilegio per la destinazione culturale ricreativa, espositiva, fieristica, sportiva e per lo spettacolo”.

“La mole dei lavori di scavo eseguiti di forte impatto ambientale, la eliminazione di grande parte della superficie verde e di una consistente porzione di piantumazioni che accentuavano l’anello dell’ex Ippodromo, oltre a porsi in contrasto con gli obbiettivi di tutela legislativa (conservazione e promozione del patrimonio culturale), hanno comportato la demolizione di una notevole porzione del parco, tanto da fare temere pregiudizio per la sua integrità”.

“… è ragionevole ritenere che la realizzazione di strutture necessarie al parcheggio (scale di accesso, rampe, grate di aerazione, corpi in elevazione per gli accessi pedonali e servizi) del tutto estranee alla struttura originaria del parco […] porterà alla costituzione di un bene immobile diverso, per consistenza e natura, da quello preesistente”.

“… le opere eseguite e quelle dei cui al progetto autorizzato dalla Soprintendenza con atto 8.4. 2009, paiono porsi in aperto contrasto con l’art. 20 del Codice dei beni culturali in quanto non compatibili con il carattere storico – culturale del bene e tali da arrecare pregiudizio alla sua conservazione”.

“… i provvedimenti e gli atti di assenso rendono formalmente legittime le opere, quanto al profilo amministrativo, ma non incidono sulla valenza precettiva e sanzionatoria delle norme penali la cui eventuale violazione deve essere indagata”.

“Si ritengono pertanto necessarie ulteriori indagini al fine di accertare la sussistenza dei reati di cui agli artt. 20, 170 Dl.vo 22. 1. 2004 [il Codice dei beni culturali] e 635, II, n. 3, codice penale”.

Modena,   8 luglio 2011.

Italia Nostra    Legambiente    WWF    –  Modena –

Articolo

Il Resto del Carlino ed.Modena

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