Italia Nostra

Data: 16 Ottobre 2018

La nuova scala antincendio del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania

Un’evidente e rilucente offesa ad uno dei simboli della città

«Questo teatro edificato a spese del Comune e dedicato al nome immortale di VINCENZO BELLINI fu solennemente aperto la sera del X Novembre MDCCCLXXXII ad ammaestramento e sollazzo del popolo e a perenne decoro della città.» Così recita –  ancora oggi – l’epigrafe del poeta Mario Rapisardi, posta all’ingresso del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

E’ costata 355.000 euro la nuova scala antincendio (in acciaio e vetro) progettata e collocata, di recente, su uno dei prospetti del celebre teatro catanese. Il contestatissimo manufatto è opera di due ingegneri e, manco a dirlo, approvato dalla locale Soprintendenza. Cosa pensare? Siamo di fronte all’ennesima, eloquente dimostrazione della decadenza culturale nella quale siamo costretti a vivere oggi. Insomma, un’evidente e rilucente offesa ad uno dei simboli della città di Catania, scriteriatamente autorizzato dagli organi di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e monumentale.

Riteniamo opportuno ricordare quanto è scritto nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. In conformità all’articolo 9 della Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica; tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”), il Codice ha fissato i concetti guida relativi al pensiero e alle attività inerenti al patrimonio culturale italiano.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Tutela
La tutela è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi. Si esplica pertanto in:

  • riconoscimento, tramite il procedimento di verifica o dichiarazione dell’interesse culturale di un bene, a seconda della sua natura proprietaria;
  • protezione;
  • conservazione.

Conservazione
La conservazione è ogni attività svolta con lo scopo di mantenere l’integrità, l’identità e l’efficienza funzionale di un bene culturale, in maniera coerente, programmata e coordinata. Si esplica pertanto in:

  • studio, inteso come conoscenza approfondita del bene culturale;
  • prevenzione, intesa come limitazione delle situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;
  • manutenzione, intesa come intervento finalizzato al controllo delle condizioni del bene culturale per mantenerlo nel tempo;
  • restauro, inteso come intervento diretto su un bene culturale per recuperarne l’integrità materiale.

Valorizzazione
La valorizzazione è ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione del patrimonio culturale e ad incrementarne la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore.

La tutela è di competenza esclusiva dello Stato, che detta le norme ed emana i provvedimenti amministrativi necessari per garantirla; la valorizzazione è svolta in maniera concorrente tra Stato e Regione, e prevede anche la partecipazione di soggetti privati.

Dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

Articolo 1. Principi

  1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
  2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
    3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
    4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
  3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
    6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Articolo 3. Tutela del patrimonio culturale

  1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, finalizzata ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
    2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 6. Valorizzazione del patrimonio culturale.

  1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
    2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
    3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 29. Conservazione

  1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
  2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
  3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.
  4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
    5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia

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