Italia Nostra

Data: 23 Novembre 2011

la legge regionale dell’Umbria sulla semplificazione amministrativa è censurabile

Il governo ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge regionale sulla semplificazione amministrativa

Il Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2011 ha stabilito che la legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni:

1) L’articolo 54 che stabilisce che pareri, autorizzazioni o assensi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista e eventuali verifiche successive delle amministrazioni è in contrasto con le disposizioni statali in materia di autorizzazioni sismiche nonché paesaggistiche ed ambientali che sono state escluse dall’applicazione della SCIA.

2) L’articolo 55 che esclude dalla qualifica di rifiuti e dall’applicazione della normativa che ne disciplina il trattamento, i materiali inerti che residuino da operazioni di demolizione e da attività edilizia è in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale sui rifiuti.

3) Gli articoli 65 e 70, sui termini per l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica si pongono in contrasto con la previsione statale che ha eliminato il termine dilatorio di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche.

4) L’articolo 72 che prevede che l’autorizzazione paesaggistica è trasmessa senza indugio alla Soprintendenza competente e che l’inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio e le opere possono essere effettuati successivamente all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica contrasta con il decreto legislativo n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

5) L’articolo 73 che introduce il silenzio assenso in materia di assetto idraulico e di scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura  contrasta con il principio per il quale il silenzio-assenso è precluso nel settore ambientale.

6) L’art. 87 conferisce al Comune il ruolo di Autorità competente nell’ambito della procedura VAS (valutazione ambientale strategica) per alcune tipologie di strumenti urbanistici è in contrasto con la disciplina statale di riferimento che prevede l’obbligo di tenere distinte le funzioni di amministrazione attiva (approvazione piano) e quella di controllo (VAS).

7) L’articolo 89 relativo ai piani attuativi in aree vincolate ingenera l’equivoco che l’espressione del parere da parte della Soprintendenza sul piano attuativo faccia venir meno il parere della Soprintendenza in ordine ai singoli progetti delle opere comprese nel piano attuativo, in violazione del decreto legislativo n.42/2004.

8) L’art. 91 nell’escludere alcune categorie di Piani dal campo di applicazione della VAS si pone in contrasto con la normativa statale di settore.

9) L’art.124 relativo alle aree boscate per la parte in cui non considera boschi quelli ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo provvedimentale di tutela paesaggistica, viola l’articolo 142, comma 4 del codice di beni culturali e del paesaggio.

10) L’articolo 136 prevede l’esclusione automatica delle varianti di una serie di piani dalla procedura di VAS e una valutazione di assoggettabilità semplificata da parte del Comune finalizzata alla esclusione dalla VAS e si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento.

Italia Nostra di Perugia

Comunicato stampa del 23 novembre 2011

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