Italia Nostra

Data: 19 Gennaio 2015

Annullato dal TAR di Brescia il PGT del Comune di Volta Mantovana

Il TAR Brescia, con la sentenza n. 1467/2014 depositata in data 31 dicembre 2014, su ricorso promosso dall’avvocato cassazionista Nadia Corà, del foro di Mantova, per conto della Sezione di Brescia di Italia Nostra, ha annullato le delibere di adozione e approvazione della variante generale al PGT del Comune di Volta Mantovana per il motivo, ritenuto assorbente, della violazione dell’art. 6 bis della l. 241/1990, aggiunto dall’art. 1, comma 41 della l. 6 novembre 2012 n.°190, cd. “anticorruzione”, ma da ritenere per inciso espressione del principio generale di cui all’art. 97 Cost., secondo cui “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Al riguardo il Tar di Brescia ha precisato che la norma si interpreta, così come ritenuto ad esempio da TAR Campania Salerno sez. II 17 marzo 2014 n°580, nel senso che la mancata astensione di chi sia portatore di un interesse proprio, che potrebbe, anche in teoria, soddisfare solo con detrimento dell’interesse pubblico sia di per sé sufficiente ad annullare l’atto.

Nel caso di specie, il responsabile del servizio tecnico comunale nonché Autorità competente per la VAS, e come tale incaricato di redigere i profili tecnici della variante, quando ha rilasciato il parere tecnico favorevole in calce alla delibera di approvazione risultava indagato per abuso d’ufficio proprio per vicende relative al PGT comunale impugnato col ricorso principale. Tale circostanza ha indotto il Tar a concludere che

è quindi evidente come lo stesso – anche a prescindere dall’eventuale accertamento di sue responsabilità penali a tal titolo – fosse all’epoca portatore di un interesse personale alla propria difesa in conflitto per lo meno potenziale con la corretta amministrazione dell’interesse pubblico”.

La sussistenza di un conflitto di interessi potenziale e la mancata astensione da parte del funzionario pubblico, ha comportato l’illegittimità dell’atto amministrativo e la conseguente sanzione dell’annullamento da parte del giudice amministrativo.

Ne consegue che, allo stato, il Comune si trova sprovvisto di piano urbanistico e dovrà pertanto rinnovare l’istruttoria del piano “mediante tecnici nella necessaria posizione di imparzialità”.

 

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